Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine

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all’accesso alle reti statali (compresi i dispositivi delle banche centrali), alla vigilanza e agli esami nel settore finanziario, nonché alle indagini o ai procedimenti giudiziari. Le autorità preposte al perseguimento penale sono inoltre autorizzate a richiedere comunicazioni criptate e non criptate in conformità alla legislazione nazionale. La presente disposizione non pregiudica i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 36-P (Codice sorgente).

Articolo 36-R Cibersicurezza

Ai sensi dell’articolo 36-R, le Parti condividono l’idea di promuovere un commercio digitale sicuro al fine di rafforzare la fiducia in tale ambito. Riconoscono che le minacce informatiche compromettono questa fiducia e affermano che misure adeguate possono migliorare la sicurezza nel settore digitale. Tra queste rientrano lo sviluppo della capacità degli organismi nazionali responsabili di reagire agli incidenti di cibersicurezza, l’istituzione o il rafforzamento di meccanismi di cooperazione per individuare e combattere le minacce informatiche o l’impegno in un dialogo continuo su questioni di cibersicurezza. Le Parti sottolineano che, visto il carattere evolutivo delle minacce informatiche, gli approcci improntati al rischio sono preferibili a quelli che si basano esclusivamente su regole (compliance).

Articolo 36-S e articolo 36-T Cooperazione e revisione e cooperazione in materia di politica della concorrenza

L’articolo 36-S asserisce che le Parti possono cooperare su qualsiasi altra questione di interesse reciproco riguardante il commercio digitale, come la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi e la protezione dei dati personali. Questo capitolo viene inoltre regolarmente rivisto in seno al Comitato misto dell’attuale ALS con Singapore per tenere conto di eventuali nuovi sviluppi. L’articolo 36-T stabilisce che le Parti si scambino esperienze e buone pratiche in materia di politica della concorrenza nei mercati digitali e, per quanto possibile, cooperino nell’applicazione della legge sulla concorrenza.

Articolo 36-U Identità digitali

Nell’articolo 36-U, le Parti riconoscono che la cooperazione in materia di identità digitale può aumentare la connettività regionale e globale. Per promuovere la compatibilità dei diversi sistemi possono inoltre perseguire iniziative di interesse comune. Ciò comprende, ad esempio, lo sviluppo di quadri di riferimento e standard adeguati per garantire l’interoperabilità tecnica, la creazione di meccanismi di tutela legale comparabili o il riconoscimento reciproco degli effetti giuridici delle identità digitali. Le Parti potranno dar vita a uno scambio di esperienze nei settori della regolamentazione, dell’implementazione tecnica, degli standard di sicurezza e della promozione dell’uso delle identità digitali.

Il presente articolo è compatibile con la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione (legge sull’Id-e, LIdE)15.

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