Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine
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dello scambio di dati commerciali elettronici tra le autorità competenti e tra le aziende delle Parti. Queste ultime dovrebbero pertanto adoperarsi per sviluppare sistemi compatibili e interoperabili basati su standard riconosciuti a livello internazionale. Infine, le Parti si impegnano a collaborare per introdurre procedure prive di supporti cartacei, a scambiarsi esperienze e a promuovere progetti pilota al fine di aumentare l’efficienza e l’accettazione dei processi elettronici nel commercio internazionale.
Articolo 36G Quadro di riferimento delle transazioni elettroniche nazionali
All’articolo 36-G le Parti riconoscono l’importanza di un quadro giuridico di riferimento per le transazioni elettroniche. Si impegnano a elaborarne uno che sia compatibile con i principi degli accordi internazionali o delle leggi modello seguenti:
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996);
United Nations Convention on the use of Electronic Communications in International Contracts (2005);
UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (2017).
La Svizzera non ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite e non applica le leggi modello summenzionate, né le ha recepite nel proprio diritto, ma sostiene i principi in esse contenuti nella misura del possibile.
Le Parti evitano inutili oneri normativi per le transazioni elettroniche e promuovono la partecipazione dei portatori d’interesse allo sviluppo del quadro giuridico pertinente. Inoltre, la validità legale o l’esecutività di un contratto elettronico non possono essere negate solo perché è stato concluso per via elettronica, a meno che la legge non disponga diversamente.
Articolo 36-H Principi sull’accesso e l’uso di Internet per il commercio digitale
Nell’articolo 36-H, le Parti riconoscono i vantaggi del libero accesso a Internet per il commercio digitale. Nel rispetto delle rispettive leggi e regolamentazioni, gli utenti finali nei territori delle Parti devono per quanto possibile poter utilizzare e distribuire servizi e applicazioni di loro scelta su Internet, a condizione che possa essere garantita un’adeguata gestione della rete. Dovrebbero inoltre essere in grado di collegare dispositivi di loro scelta, a condizione che soddisfino i requisiti in vigore e non danneggino la rete. Infine, gli utenti finali devono poter accedere a informazioni sulle pratiche di gestione della rete del proprio fornitore di accesso a Internet.
Articolo 36-I Dati aperti della pubblica amministrazione
Nell’articolo 36-I, le Parti riconoscono i vantaggi di rendere i dati della pubblica amministrazione accessibili al pubblico in formato digitale, a condizione che la loro pubblicazione non sia limitata da normative nazionali («dati aperti della pubblica amministrazione»). Nel limite del possibile, tali dati vanno messi a disposizione gratuitamente o a un costo ragionevole. Le Parti vedono in tutto ciò un’opportunità per promuovere lo sviluppo economico e sociale, la competitività e l’innovazione. I dati devono essere resi disponibili in un formato liberamente accessibile e leggibile elettronicamente. Inoltre, non devono essere imposte condizioni che limitino in