Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine

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L’Accordo soddisfa in particolare gli obiettivi del campo d’azione 7, «Integrare i requisiti digitali», garantendo un flusso di dati sicuro e libero, promuovendo i servizi digitali e migliorando le condizioni quadro per l’innovazione e le tecnologie digitali. Rappresenta quindi una tappa importante nell’ottica dell’integrazione della Svizzera nell’economia digitale globale e rafforza la sua posizione di partner commerciale affidabile e moderno.

Inoltre, contribuisce all’attuazione del campo d’azione 3 «Aprire e disciplinare il commercio esterno», facilitando l’accesso ai mercati digitali, creando regole chiare per il commercio digitale e rafforzando così la competitività dell’economia svizzera.

2 Punti essenziali dell’accordo

2.1 Contenuto

L’Accordo è costituito dal corpo del testo (parte principale) e da due allegati. La parte principale è composta dal preambolo e da diversi articoli, ognuno dei quali dedicato a uno di questi temi: modifica dell’ALS vigente, scambio di informazioni, coinvolgimento dei gruppi d’interesse ed entrata in vigore.

L’Accordo è stato concepito come elemento integrativo dell’ALS del 2003. Gli allegati dell’Accordo digitale sono stati integrati nell’allegato VII (Servizi finanziari) dell’ALS vigente come nuovo capitolo IIIbis(Economia digitale) e nuovo articolo 5bis(Ubicazione delle strutture di calcolo per i servizi finanziari).

Tali allegati comprendono circa 30 articoli, suddivisi per capitoli. Il loro contenuto disciplina settori di centrale importanza: flussi di dati transfrontalieri, protezione dei dati, pagamenti elettronici, operazioni commerciali non cartacee, protezione dei codici sorgenti nonché disposizioni volte a incentivare la fiducia nelle tecnologie digitali. Il campo d’applicazione è ampio e comprende sia il commercio digitale di servizi che gli aspetti digitali degli scambi di beni/merci. Ne sono esclusi i servizi audiovisivi, alcuni ambiti degli appalti pubblici e i dati aperti della pubblica amministrazione (Open Government Data).

L’Accordo digitale prevede anche delle eccezioni che garantiscono alla Svizzera un margine di manovra normativo in ambiti sensibili.

Inoltre, è soggetto alla ratifica delle Parti. Gli appositi strumenti vengono depositati presso il Depositario dell’ALS con Singapore (Norvegia). L’Accordo digitale entra in vigore, per le Parti che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e Singapore hanno depositato i propri strumenti presso il Depositario. Per uno Stato dell’AELS che deposita la ratifica successivamente, l’Accordo entra in vigore a partire dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento.