Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine
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Articolo 36-AD Protezione delle infrastrutture pubbliche critiche
A norma dell’articolo 36 AD, a nessuna Parte può essere impedito di adottare misure per proteggere da attacchi mirati o sabotaggi le infrastrutture pubbliche critiche (p. es. infrastrutture energetiche, idriche, di comunicazione e di trasporto). Le Parti precisano che la disposizione non pregiudica l’interpretazione di altre eccezioni previste dall’Accordo né il diritto di una Parte di invocarle.
Articolo 36-AE Misure prudenziali
L’articolo 36-AE afferma che a nessuna Parte può essere impedito di adottare misure appropriate per motivi prudenziali. Tali misure possono essere necessarie per tutelare gli investitori, i titolari di depositi e polizze o altri operatori di mercato, per garantire la sicurezza, la solidità, l’integrità o la responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari, nonché per assicurare la stabilità del sistema finanziario di una Parte. Le misure in questione non devono comportare oneri maggiori a quelli necessari al raggiungimento del loro scopo o non possono rappresentare un mezzo di discriminazione ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari di un’altra Parte. Le Parti non sono obbligate a rivelare informazioni confidenziali o relative a singole persone. Inoltre, fanno il possibile per garantire l’applicazione di standard e principi internazionali, come quelli del Comitato di Basilea (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS).
Articolo 36-AF Eccezioni specifiche e articolo 36-AG Fiscalità
L’articolo 36-AF e l’articolo 36-AG stabiliscono che le attività o i servizi previsti dai regimi legali di sicurezza sociale rimangono inalterati. Sono altresì escluse dal campo d’applicazione le attività svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici nel settore della politica monetaria o di cambio. Inoltre, il capitolo non si applica alle misure fiscali e non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi fiscali esistenti. In caso di incompatibilità, tali accordi prevalgono.
3.4 Commento ai singoli articoli (allegato II, articolo 5bis)
Articolo 5bisUbicazione delle strutture di calcolo per i servizi finanziari
All’articolo 5bis, le Parti si impegnano a non imporre ai fornitori di servizi finanziari l’obbligo di gestire strutture di calcolo sul proprio territorio, a condizione che le autorità di vigilanza competenti abbiano accesso tempestivo ai dati necessari. Il contenuto di questo articolo è identico a quello dell’articolo 36-M, ma non contiene una clausola relativa al raggiungimento di obiettivi politici legittimi e si applica esclusivamente ai servizi finanziari. A tal fine, le Parti non devono adottare nessuna delle seguenti misure (elenco esaustivo):
a) l’obbligo di utilizzare strutture di calcolo o elementi di rete sul proprio territorio;
b) l’obbligo di localizzare i dati sul proprio territorio per l’archiviazione o l’elaborazione;
c) il divieto di archiviare ed elaborare dati sul territorio di un’altra Parte;
d) la condizione che i dati possono essere trasferiti solo se è usata un’infrastruttura locale;
e) il divieto di trasferire dati verso il proprio territorio.