Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi, in particolare tramite la promozione del commercio digitale in generale, nonché attraverso l’impegno delle Parti a plasmare e garantire responsabilmente le opportunità della digitalizzazione per l’economia, la società e l’ambiente, in modo che i flussi commerciali digitali non solo promuovano l’efficienza e l’innovazione, ma siano anche in linea con elevati standard di sostenibilità, trasparenza e inclusione.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)18, gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva questi trattati, a meno che la loro conclusione non sia di competenza esclusiva del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale. In questo caso non esiste né una legge né un trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere trattati come il presente Accordo digitale. E non si tratta nemmeno di un accordo internazionale di portata limitata. La sua approvazione compete quindi all’Assemblea federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente Accordo non contiene disposizioni che siano incompatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli assunti nel quadro dell’OMC.

5.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. L’Accordo digitale stabilisce i diritti e gli obblighi fondamentali relativi al commercio digitale con Singapore ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. Il decreto federale che approva l’Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non contiene nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a una delle soglie previste), né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (che comportano spese superiori a una delle soglie previste).

18 RS 101