Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine
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Articolo 36-C Obiettivi
L’articolo 36-C descrive gli obiettivi del capitolo in relazione all’economia digitale. La certezza e la prevedibilità giuridica in relazione al commercio attuato tramite dispositivi elettronici sono aspetti centrali, al pari dell’eliminazione degli ostacoli all’uso e allo sviluppo di questo commercio digitale. Un altro obiettivo fondamentale è la creazione di un ambiente improntato alla fiducia e alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali e dei segreti commerciali. Inoltre, le Parti intendono rafforzare la cooperazione sulle questioni relative all’economia digitale, promuovere la crescita dell’attività economica tra di loro e definire nuovi parametri di riferimento trasparenti a sostegno della regolamentazione
dell’economia digitale. In più vogliono intensificare gli impegni di carattere multilaterale e regionale nonché i legami tra gli ambienti economici e quelli della ricerca.
Articolo 36-D Dazi doganali
L’articolo 36-D disciplina la questione dei dazi sulle trasmissioni digitali. Stabilisce che nessuno Stato contraente può imporre dazi sulle trasmissioni elettroniche, compresi i contenuti trasmessi elettronicamente. Ciò garantisce che lo scambio transfrontaliero di dati e contenuti digitali non sia ostacolato dai dazi tradizionali. Allo stesso tempo, l’articolo chiarisce che questo regolamento non preclude la riscossione di imposte (p. es. l’IVA), tasse o altri oneri interni sulle trasmissioni elettroniche, a condizione che siano imposti in modo compatibile con l’Accordo.
Articolo 36-E Autenticazione elettronica
L’articolo 36-E riguarda il riconoscimento giuridico delle autenticazioni e delle firme elettroniche. Stabilisce che una firma elettronica non può perdere la sua efficacia giuridica, la sua validità o la sua ammissibilità come prova solo perché è in formato elettronico. Le Parti non possono adottare disposizioni che vietino ai soggetti di una transazione elettronica di determinare autonomamente i metodi di autenticazione o firma elettronica appropriati. Allo stesso modo, non possono impedire a questi soggetti di dimostrare ai tribunali o alle autorità che il metodo scelto soddisfa i requisiti legali. Tuttavia, per alcuni tipi di transazioni, una Parte può richiedere che il metodo di autenticazione o la firma elettronica soddisfino determinati requisiti o siano certificati da un organismo accreditato. Inoltre, ove consentito dalle proprie leggi e regolamentazioni, le Parti devono sforzarsi, nella misura del possibile, di realizzare sistemi di autenticazione elettronica interoperabili e applicare questi principi ai sigilli elettronici, alle validazioni temporali o ai servizi elettronici di recapito certificato.
Articolo 36-F Operazioni commerciali non cartacee
L’articolo 36-F obbliga le Parti a mettere a disposizione del pubblico le versioni elettroniche di tutti i documenti amministrativi commerciali e, se possibile, in lingua inglese. In linea di principio, questi testi elettronici dovrebbero essere riconosciuti come giuridicamente equivalenti ai documenti cartacei, a meno che non vi siano requisiti legali nazionali o internazionali obbligatori che prevedano il contrario, o che la forma elettronica comprometta l’efficacia del processo amministrativo. Inoltre, le Parti fanno il possibile per istituire uno sportello unico a disposizione degli operatori commerciali per presentare tutta la documentazione necessaria per l’importazione, l’esportazione o il transito delle merci. L’Accordo sottolinea l’importanza