Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine

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modo inadeguato l’uso commerciale dei dati, il loro ulteriore utilizzo o la possibilità di raggrupparli. In questo ambito le Parti devono fare il possibile per collaborare, scambiarsi esperienze e soprattutto offrire alle PMI nuove possibilità commerciali e di ricerca.

Articolo 36-J Protezione dei consumatori online

All’articolo 36-J, le Parti si impegnano a garantire misure efficaci e trasparenti per proteggere i consumatori nel settore del commercio digitale. Si adoperano per impedire attività commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore e per garantire che gli operatori commerciali propongano offerte eque, informazioni chiare e che la sicurezza di beni e servizi non venga mai a mancare. Nel commercio online i consumatori devono usufruire almeno degli stessi standard di protezione delle altre forme di commercio. Inoltre, occorre promuovere la cooperazione tra le autorità preposte alla tutela dei consumatori e l’accesso ai meccanismi di reclamo e ricorso, anche a livello transfrontaliero.

Articolo 36-K Messaggi elettronici commerciali indesiderati

Ai sensi dell’articolo 36-K, le Parti si impegnano ad adottare misure efficaci per contrastare l’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati. I mittenti di tali messaggi devono ottenere il consenso dei destinatari e offrire un modo semplice per revocarlo e interrompere quindi l’invio dei messaggi in questione in qualsiasi momento e gratuitamente. I messaggi pubblicitari devono essere chiaramente identificabili come tali, indicare chiaramente il mittente e contenere le informazioni necessarie per interrompere l’invio. Inoltre, le Parti devono prevedere rimedi legali contro le violazioni e, se necessario, cooperare tra loro.

Articolo 36-L Protezione dei dati personali (v. a tal scopo anche l’articolo 36-M)

All’articolo 36-L, le Parti riconoscono che le persone hanno diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Si tratta di un elemento fondamentale affinché si instauri una certa fiducia nell’economia digitale e per lo sviluppo del commercio. Ogni Parte si adopera per mantenere o adottare un quadro giuridico che garantisca una tutela efficace dei dati personali nel contesto del commercio digitale. Il quadro giuridico deve essere non discriminatorio e offrire uguale protezione a tutte le persone fisiche.

Il presente articolo è conforme alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD)14 in quanto prevede un’eccezione applicabile all’intero Accordo, volta a preservare il quadro giuridico svizzero in materia di protezione dei dati personali, in particolare il requisito secondo cui i dati possono essere trasmessi, salvo eccezioni, solo se adeguatamente protetti nello Stato di destinazione. Infatti, i trasferimenti di dati personali dalla Svizzera a Singapore sono autorizzati solo se garanzie supplementari assicurano un livello di protezione appropriato, perché Singapore non è attualmente considerato dalla Svizzera uno Stato in cui è garantito un livello adeguato di protezione dei dati personali.

14 RS 235.1