Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine
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Le Parti possono adottare le proprie misure a tal fine, anche per il trasferimento transfrontaliero di dati, a condizione che queste contengano condizioni generali di protezione e garantiscano la tutela dei dati trasmessi.
Nel creare il proprio quadro giuridico, le parti devono tenere conto dei principi e delle direttive elaborate dalle organizzazioni internazionali competenti.
Ogni Parte deve pubblicare informazioni sui diritti di protezione dei dati personali, comprese le informazioni per i soggetti interessati, su come far valere i propri diritti e, per le imprese, su come conformarsi. Le Parti incoraggiano le aziende a pubblicare, in particolare su Internet, le loro procedure in materia di protezione di dati personali.
Poiché le Parti possono adottare approcci diversi per la protezione dei dati personali, sono tenute a promuovere meccanismi che facilitino la compatibilità tra i loro sistemi di protezione, ad esempio tramite il riconoscimento reciproco o attraverso standard internazionali. A questo scopo si adoperano per scambiarsi informazioni sui meccanismi utilizzati.
Articolo 36-M Flussi transfrontalieri di dati
All’articolo 36-M, le Parti si impegnano a consentire il flusso transfrontaliero di dati per via elettronica ove necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo. A tal fine, non devono emanare nessuna delle seguenti misure (elenco esaustivo):
a) l’obbligo di utilizzare strutture di calcolo o elementi di rete sul proprio territorio;
b) l’obbligo di localizzare i dati sul proprio territorio per l’archiviazione o l’elaborazione;
c) il divieto di archiviare ed elaborare dati sul territorio di un’altra Parte;
d) la condizione che i dati possono essere trasferiti solo se è usata un’infrastruttura locale;
e) il divieto di trasferire dati verso il proprio territorio.
L’attuazione della disposizione verrà riesaminata entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Le Parti possono richiedere in qualsiasi momento una revisione o un’estensione dell’elenco delle misure vietate. Possono adottare misure incompatibili con la suddetta disposizione, a patto che siano finalizzate al raggiungimento di legittimi obiettivi politici, non siano applicate in maniera discriminatoria né costituiscano una restrizione dissimulata degli scambi. L’articolo 36- M non si applica ai dati finanziari, il cui trasferimento transfrontaliero è disciplinato nell’allegato II dell’Accordo digitale (v. n. 3.4).
Questo articolo va considerato congiuntamente all’articolo 36-L, che prevede una clausola volta a garantire il rispetto dei requisiti di legge svizzeri in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 36-N Pagamenti elettronici
All’articolo 36-N le Parti riconoscono il ruolo centrale dei pagamenti elettronici per il commercio digitale e la crescente importanza dei servizi di pagamento, compresi quelli messi a disposizione da entità non bancarie, società FinTech e altri fornitori. L’obiettivo è promuovere sistemi di pagamento transfrontalieri efficienti, sicuri e interoperabili. A tal fine, è necessario