Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine
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introdurre standard riconosciuti a livello internazionale e migliorare l’interoperabilità tra i sistemi di pagamento.
Le Parti si impegnano a rendere pubbliche le prescrizioni sui pagamenti elettronici, a facilitare l’innovazione e la concorrenza e a utilizzare sandbox normative per lanciare più rapidamente nuovi prodotti e servizi. Per aumentare l’efficienza delle transazioni convengono di supportare l’uso di tecnologie moderne come le blockchain e i contratti intelligenti. Inoltre, le Parti riconoscono l’importanza di garantire, in linea con le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, l’affidabilità, l’efficienza e la sicurezza dei sistemi di pagamento elettronici nonché la fiducia in tali strumenti.
Articolo 36-O Fatturazione elettronica
All’articolo 36-O, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale della fatturazione elettronica per l’efficienza e l’affidabilità delle transazioni commerciali. Sottolineano i vantaggi dei sistemi interoperabili e si impegnano a tenere conto, sul piano attuativo, dei quadri di riferimento riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, le Parti si impegnano a promuovere l’adozione a livello mondiale di sistemi di fatturazione elettronica interoperabili e, a tal fine, a condividere le buone pratiche. Inoltre, si adoperano per sostenere iniziative volte a facilitare l’uso della fatturazione elettronica da parte delle imprese, a scambiarsi informazioni ed esperienze, a creare infrastrutture politiche e tecniche adeguate, nonché a sensibilizzare in merito alla fatturazione elettronica e a sviluppare le relative competenze.
Articolo 36-P Codice sorgente
Nell’articolo 36-P, le Parti si impegnano a non imporre requisiti che prevedano la divulgazione del codice sorgente del software o di sue componenti come condizione per l’importazione, la distribuzione, la vendita o l’uso di tale software o di prodotti che lo contengono. In determinati casi, tuttavia, sono possibili deroghe, ad esempio quando tribunali, autorità di regolamentazione o altri organismi necessitano di accedere ai dati nell’ambito di indagini, ispezioni o procedimenti giudiziari, purché vengano adottate misure di protezione contro la divulgazione non autorizzata. Altre eccezioni riguardano l’esecuzione di decisioni basate su un’indagine disposta d’ufficio o su un procedimento giudiziario, la verifica della conformità di beni e servizi ai requisiti legali e il trasferimento volontario o l’utilizzo di licenze open source.
L’articolo precisa, inoltre, che la divulgazione dei codici sorgente può essere richiesta nell’ambito dei procedimenti brevettuali, senza che ciò incida sull’obbligo di divulgazione ai fini della tutela della proprietà intellettuale.
Articolo 36-Q Prodotti TIC che si avvalgono della crittografia
L’articolo 36-Q disciplina la gestione delle prescrizioni tecniche per i prodotti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (prodotti TIC) che utilizzano la crittografia. Le Parti non impongono regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità che richiedano ai produttori o ai fornitori di rivelare determinate informazioni riservate, quali chiavi private, algoritmi proprietari o altri elementi crittografici, come condizione per la produzione, la vendita, l’importazione o l’uso di tali prodotti. Allo stesso modo, non richiedono ai produttori di collaborare con aziende locali o di utilizzare determinati algoritmi crittografici, a meno che i prodotti non siano destinati a scopi governativi. Sono previste eccezioni per i requisiti relativi