Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine
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di riferimento nonché condividere i risultati della ricerca e le pratiche settoriali nel campo dell’innovazione.
Articolo 36-Z Piccole e medie imprese
All’articolo 36‑Z le Parti ribadiscono che le PMI svolgono un ruolo importante nel contesto dell’economia digitale. Intendono quindi promuovere la cooperazione tra le loro PMI, agevolare lo scambio di informazioni ed esperienze sulle tecnologie digitali e facilitare alle PMI l’accesso a piattaforme con contatti aziendali di calibro internazionale.
Articolo 36-AA Inclusione digitale
L’articolo 36-AA ribadisce l’intenzione delle Parti di fornire a tutte le persone e a tutte le imprese l’opportunità di partecipare all’economia digitale. L’obiettivo è eliminare le barriere, soprattutto per le donne, le regioni rurali, i giovani e gli anziani, le persone con disabilità e i gruppi svantaggiati dal punto di vista socio-economico. A tal fine le Parti prevedono di condividere esperienze e buone pratiche, sviluppare programmi volti a promuovere la partecipazione dei soggetti citati e sostenere nuove forme di lavoro, come il telelavoro.
Articolo 36-AB e articolo 36-AC Eccezioni generali ed eccezioni relative alla sicurezza
Gli articoli 36-AB e 36-AC riprendono tali e quali le eccezioni generali e le eccezioni relative alla sicurezza dell’Accordo generale sul commercio di servizi (GATS)16 e dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)17 dell’OMC.
Le eccezioni generali consentono alle Parti, a determinate condizioni, di adottare specifiche misure governative, ad esempio per proteggere l’ordine pubblico, la salute pubblica o la sfera privata, nonostante gli obblighi commerciali, a condizione che tali misure non siano arbitrarie o ingiustificatamente discriminatorie e non siano applicate come restrizione dissimulata al commercio.
Le eccezioni relative alla sicurezza consentono a una Parte di adottare le misure che ritiene necessarie per tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza in determinate circostanze, elencate in modo esaustivo, in particolare quando tali misure sono applicate in tempo di guerra o di gravi tensioni internazionali. Le altre circostanze riguardano il materiale fissile e il materiale bellico o l’approvvigionamento delle forze armate, nonché le misure di mantenimento della pace.
Queste eccezioni garantiscono che le Parti possano mantenere il proprio margine di manovra normativo in settori sensibili.
16 RS 0.632.20, allegato 1B
17 RS 0.632.20, allegato 1A