Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine

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che prevede nuove norme nel settore dell’economia digitale. Il secondo è il nuovo articolo 5bis sull’ubicazione delle strutture di calcolo per i servizi finanziari che verrà inserito nell’allegato VII (Servizi finanziari). Il nuovo capitolo IIIbise il nuovo articolo 5bissi trovano negli allegati I e II dell’Accordo digitale.

Articolo 2 Condivisione delle informazioni e coinvolgimento delle parti interessate

L’articolo 2 obbliga le Parti a garantire la trasparenza delle norme relative all’Accordo digitale tramite siti web aggiornati. Ogni Parte deve allestire un sito web liberamente accessibile e regolarmente aggiornato, che fornisca informazioni sull’Accordo digitale. Ne sono parte integrante il testo completo dell’Accordo, una sintesi e contenuti su misura per le piccole e medie imprese (PMI), come le disposizioni pertinenti e consigli pratici per usufruire delle opportunità offerte dall’Accordo. Inoltre, devono essere forniti i link ai siti web corrispondenti delle altre Parti. Oltre a ciò, le Parti riconoscono l’importanza del coinvolgimento dei gruppi di interesse e promuovono iniziative e piattaforme volte alla cooperazione. Possono poi coinvolgere imprese, organizzazioni non governative ed esperti del mondo accademico e non, ai fini dell’attuazione e dell’ulteriore modernizzazione dell’Accordo.

Articolo 3 Entrata in vigore

Secondo l’articolo 3, l’Accordo deve essere ratificato o approvato dalle Parti. Gli appositi strumenti sono depositati presso il Depositario dell’ALS già in vigore (Norvegia). L’Accordo entra in vigore, per le Parti che hanno depositato i propri strumenti, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e Singapore hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario. Per uno Stato dell’AELS che deposita il proprio strumento successivamente, l’Accordo entra in vigore a partire dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito.

3.3 Commento ai singoli articoli (allegato I, capitolo IIIbis Economia digitale)

Articolo 36-A Definizioni

L’articolo 36-A contiene le definizioni rilevanti per il capitolo. Stabilisce che le definizioni generali di cui all’articolo 22 dell’ALS sul commercio dei servizi si applicano anche al presente capitolo e le integra con termini specifici rilevanti.

Articolo 36-B Campo d’applicazione

L’articolo 36-B definisce il campo d’applicazione. Il capitolo riguarda tutte le misure relative agli scambi commerciali realizzati con dispositivi elettronici. Sono esclusi i servizi audiovisivi (radio incl.), gli appalti pubblici (con poche eccezioni, v. articoli 36-E, 36-G, 36-Z) e le informazioni detenute o trattate da o per conto di una Parte (a eccezione dei dati aperti della pubblica amministrazione, v. articolo 36-I). In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e l’allegato VIII (Servizi finanziari) dell’ALS, prevale l’allegato VIII.