Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/110: Accordo sul commercio digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 36-V Cooperazione nel settore della tecnologia finanziaria

Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione tra i rispettivi settori FinTech e la necessità di coinvolgere le imprese in questo processo. Di conseguenza promuovono la collaborazione tra le imprese del settore FinTech, sostengono lo sviluppo di soluzioni in tale ambito per applicazioni aziendali e, in linea con le rispettive leggi e regolamentazioni, agevolano la cooperazione ad esempio per le start-up.

Articolo 36-W Intelligenza artificiale

All’articolo 36-W, le Parti riconoscono la crescente importanza dell’intelligenza artificiale (IA) per l’economia digitale nonché i relativi benefici sociali ed economici, ma anche i rischi e le problematiche. Intendono collaborare in conformità alle rispettive direttive, condividendo iniziative, risultati della ricerca e pratiche settoriali pertinenti, promuovendone un uso responsabile, valorizzando le opportunità commerciali e le collaborazioni tra il mondo accademico e quello imprenditoriale e valutando progetti comuni e ambienti di sperimentazione per l’IA. Le Parti sottolineano la necessità di definire condizioni quadro e standard per uno sviluppo e un utilizzo etico, sicuro e affidabile dell’IA, che promuova l’interoperabilità e tenga conto dei principi internazionali. In questo contesto vanno utilizzati approcci basati sul rischio derivanti dalle norme e buone pratiche settoriali, pur conservando sempre l’interoperabilità e la neutralità tecnologica.

Articolo 36-X Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

Nell’articolo 36-X, le Parti si impegnano ad adottare norme internazionali o riconosciute a livello internazionale nel settore dell’economia digitale. Nei settori di interesse comune intendono collaborare nelle sedi pertinenti per promuovere lo sviluppo di tali norme. Laddove non esistano norme internazionali, valutano la possibilità di riconoscere reciprocamente le norme dell’altra Parte.

Nei settori di reciproco interesse devono individuare e attuare iniziative nel campo delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, utilizzare accordi internazionali di accreditamento, esaminare le proposte di collaborazione e promuovere la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, compresi i progetti di ricerca o di sperimentazione transfrontalieri. Le Parti sottolineano inoltre l’importanza dello scambio di informazioni e della trasparenza per quanto riguarda la preparazione, l’adozione e l’applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità. A seguito di una richiesta, le informazioni rilevanti devono essere fornite entro un periodo di tempo concordato, se possibile, entro 60 giorni.

Articolo 36-Y Innovazione

All’articolo 36-Y, le Parti riconoscono la rilevanza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie per la crescita dell’economia digitale, compreso l’uso della tecnologia di registro d’uso distribuito e delle sue applicazioni, come la tokenizzazione degli asset. Mettono in luce, inoltre, la necessità di un contesto favorevole all’innovazione per promuovere il commercio tramite dispositivi elettronici. A tal scopo intendono identificare approcci e tecnologie rilevanti per consentire i flussi transfrontalieri di dati, cooperare per creare quadri politici e casi d’uso