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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 88 Comunicazione di dati

1Il servizio controlli postdonazione organi comunica alle persone e ai servizi qui ap- presso i seguenti dati contenuti nel registro controlli postdonazione organi:

a. ai medici curanti: i dati sul decorso unitamente a una proposta terapeutica, se i risultati degli esami indicano la necessità di adottare misure;

b. al servizio di vigilanza: i dati necessari per adempiere i compiti di cui all’ar- ticolo 36a capoverso 1 della legge sui trapianti;

c. all’istituzione comune: i dati necessari per calcolare un’eccedenza o una co- pertura insufficiente del fondo per i controlli postdonazione.

2Per adempiere il suo compito di cui all’articolo 81 capoverso 2, il servizio controlli postdonazione organi può comunicare in forma anonimizzata i dati registrati e l’ana- lisi dei risultati degli esami a servizi dei controlli postdonazione esteri e internazionali.

Art. 89 Responsabilità

Il servizio controlli postdonazione organi è titolare del trattamento dei dati del registro controlli postdonazioni organi secondo la LPD21.

Art. 90 Cancellazione e anonimizzazione dei dati

1Se la data della morte è nota, i dati sono cancellati al più tardi 50 anni dopo tale data, o altrimenti al più tardi 80 anni dopo la loro prima registrazione.

2Il servizio controlli postdonazione organi anonimizza senza indugio i dati dei dona- tori che rinunciano a ulteriori controlli postdonazione e che richiedono l’anonimizza- zione.

Sezione 10: Registro dei controlli postdonazione dei donatori di cellule staminali del sangue

Art. 91 Contenuto

Il registro controlli postdonazione cellule staminali del sangue contiene i dati di cui all’allegato 4.

Art. 92 Registrazione dei dati

1Il servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue inserisce nel registro controlli postdonazione cellule staminali del sangue tutti i dati che non sono stati in- seriti nel registro da un servizio di cui all’allegato 2 o dal donatore.

2Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso possono inserire autonomamente nel registro i seguenti dati:

21 RS 235.1