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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. gli ospedali responsabili del trapianto: i dati sul trapianto nonché sull’identità e sull’assicuratore del ricevente, se la donazione ha avuto luogo in Svizzera;
b. gli ospedali responsabili del prelievo:
1. i dati sull’identità e sulla salute del donatore,
2. i dati sugli esami medici, a completamento delle indicazioni fornite dal donatore ai fini del controllo postoperatorio dello stato di salute.
3I donatori possono inoltre inserire autonomamente nel registro controlli postdona- zione cellule staminali del sangue i propri dati ai fini del controllo postoperatorio dello stato di salute.
Art. 93 Consultazione dei dati
Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso possono consultare nel registro controlli postdonazione cellule staminali del sangue i seguenti dati:
a. il servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue: tutti i dati;
b. gli ospedali responsabili del prelievo: i dati dei donatori da essi assistiti;
c. l’istituzione comune: i dati sul donatore, sul ricevente e sull’assicurazione del ricevente, necessari per esigere l’importo forfettario.
Art. 94 Persone autorizzate all’accesso
Hanno accesso online ai dati contenuti nel registro controlli postdonazione cellule sta- minali del sangue:
a. presso il servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue: i colla- boratori responsabili dei controlli postdonazione;
b. presso gli ospedali:
1. le persone responsabili del coordinamento,
2. i medici responsabili del prelievo o del trapianto di cellule staminali del sangue,
3. le persone responsabili della notifica di dati sulla donazione da parte di persone viventi o sul trapianto di cellule staminali del sangue;
c. presso l’istituzione comune: i collaboratori che gestiscono il fondo per i con- trolli postdonazione.
Art. 95 Comunicazione di dati
1Il servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue comunica i dati di cui all’articolo 88 capoverso 1 lettere a e c, tratti dal registro controlli postdonazione cel- lule staminali del sangue, alle persone e ai servizi ivi indicati.
2Può trasmettere i dati medici dei donatori in forma anonimizzata al registro della Società europea per il trapianto di sangue e midollo osseo, previo loro consenso.