Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine
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della Convenzione modificata di almeno 30 Stati membri, rappresentanti in totale almeno il 33 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale.
L’articolo 9 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 20 novembre 195632 sulla navigazione marittima prevede che in Svizzera la MLC, 2006 si applichi nel suo ultimo tenore vigente.
Di conseguenza, se la Svizzera ratifica la Convenzione n. 191, gli emendamenti alla MLC, 2006 entreranno in vigore quando saranno adempiute le condizioni di cui all’articolo XIV della MLC, 2006.
L’articolo concernente l’entrata in vigore della Convenzione, pur prevedendo un regime specifico per la MLC, non dà adito a commenti particolari e può essere accettato.
Art. 5
L’articolo 5 dispone che l’entrata in vigore della Convenzione esclude la possibilità di ratificare le Convenzioni e il Protocollo di cui all’articolo 1 nelle loro versioni non modificate.
Esso precisa semplicemente l’articolo 2 paragrafo 1 e non dà adito a commenti particolari.
Art. 6–8
Gli articoli 6–8 constano di disposizioni finali consuete e non danno adito a commenti particolari
5 Ripercussioni
La ratifica della Convenzione non necessita l’adozione di nuove disposizioni a livello di legislazione svizzera né la modifica di disposizioni esistenti. Di conseguenza, la ratifica della Convenzione n. 191 non avrà ripercussioni finanziarie o sul personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Ratificando la Convenzione n. 191, la Svizzera riconosce il principio e diritto fondamentale a un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il disegno si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)33, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali a eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a
32 RS 747.301 15/16
33 RS 101