Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine
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o il Protocollo di cui all’articolo 1 è considerato aver ratificato la Convenzione o il Protocollo in questione nella sua forma modificata.
Tra le Convenzioni menzionate, la Svizzera non ha ratificato la Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006, la Convenzione
n. 188 sul lavoro nel settore della pesca del 2007 e la Convenzione n. 190 sulla violenza e sulle molestie del 2019.
Se in futuro la Svizzera volesse ratificare una di queste Convenzioni, sarà obbligata a ratificarle nella loro versione modificata. Tale effetto giuridico è soggetto alla condizione che la Convenzione n. 191 sia entrata in vigore.
Il paragrafo 2 stabilisce che, ratificando la presente Convenzione, ciascun Membro dell’Organizzazione riconosce di continuare a essere vincolato dalle disposizioni delle Convenzioni o del Protocollo di cui all’articolo 1 precedentemente ratificati, come modificati dalla presente Convenzione.
Se la Svizzera dovesse ratificare la Convenzione n. 191, saranno considerati accettati gli emendamenti apportati agli strumenti ratificati dalla Svizzera di cui all’articolo 1. Questi strumenti dovranno quindi essere aggiornati nella Raccolta sistematica.
L’articolo 2 chiarisce gli effetti giuridici della ratifica della Convenzione n. 191 e può essere accettato.
Art. 3
Si tratta di una disposizione finale consueta che non dà adito a commenti particolari.
Art. 4
L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore della Convenzione.
Il paragrafo 1 prevede che, con riserva del paragrafo 3, la Convenzione entra in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica di due Membri sono registrati dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.
Tale condizione è soddisfatta dal momento che la convenzione, già ratificata dal Guatemala il 6 agosto 2024, è stata ratificata anche dall’Australia il 29 ottobre 2024. La Convenzione n. 191 è quindi entrata in vigore il 29 ottobre 2024.
Il paragrafo 2 sancisce che per ciascun Membro la Convenzione entra successivamente in vigore alla data in cui è registrata la sua ratifica.
Il paragrafo 3 precisa che per quanto riguarda la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, la Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo XIV della stessa.
L’entrata in vigore degli emendamenti della MLC, 2006, proposti dalla presente Convenzione, è retta dall’articolo XIV della MLC, 2006, secondo cui la CIL può adottare emendamenti conformemente all’articolo 19 della Costituzione dell’OIL. Gli emendamenti sono soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari della Convenzione. Salvo eccezioni, le modifiche in questione entrano in vigore 12 mesi dopo la data di accettazione. Quest’ultima corrisponde alla data in cui sono stati registrati gli
14/16 strumenti di ratifica dell’emendamento o, a seconda dei casi, gli strumenti di ratifica