Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine
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Convenzione n. 190 sulla violenza e sulle molestie del 2019, dopo «in mate-ria di impiego e professione».
La Svizzera ha ratificato la MLC, 2006 e la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011.
Secondo l’articolo III della MLC, 2006 ogni Stato Membro deve verificare se le disposizioni delle sue leggi rispettino, nel contesto della MLC, i principi e diritti fondamentali.
L’aggiunta del nuovo diritto e principio all’elenco di cui all’articolo III della MLC, 2006 non ha una propria portata materiale in quanto l’articolo IV della convenzione prevedeva già il diritto di ogni marittimo a un posto di lavoro sicuro e garantito nel quale siano rispettate le norme di sicurezza.
L’articolo 3 della Convenzione n. 189 dispone che ogni Membro deve adottare le misure previste dalla Convenzione per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul posto di lavoro.
L’espressione «come previsto nella presente Convenzione» (nell’originale inglese: «as set out in this Convention») significa che la disposizione non crea alcun obbligo al di là di quelli previsti dalle altre disposizioni della Convenzione.
L’aggiunta del nuovo principio e diritto nell’elenco di cui all’articolo 3 della Convenzione
n. 189 non ha una portata materiale propria in quanto l’articolo 13 della Convenzione prevede già che tutti i lavoratori domestici hanno diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
Il diritto e la prassi svizzeri offrono un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, compresi quelli che rientrano nel campo d’applicazione della MLC e della Convenzione n. 189. Il principio e il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre sono già rispettati nel quadro di queste convenzioni, di conseguenza il paragrafo 3 può essere accettato.
Il paragrafo 4 della Convenzione n. 191 precisa che l’espressione «Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008), come modificata nel 2022» sostituisce l’espressione «Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa» o qualsiasi altra formula simile che figuri nel preambolo alla Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 e al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
Dato che i preamboli non creano alcun obbligo giuridico, il paragrafo 4 può essere accettato.
Di conseguenza, l’articolo 1 può essere accettato.
Art. 2
L’articolo 2 precisa le conseguenze giuridiche della Convenzione n. 191.
Il paragrafo 1 prevede che ciascun Membro dell’Organizzazione che, dopo la data di entrata in vigore della Convenzione n. 191, intenda ratificare una delle Convenzioni