Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine
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segnale di non riconoscimento di questo nuovo diritto fondamentale, dando adito a un’incoerenza.
Secondariamente, il fatto che gli strumenti giuridici dell’OIL non siano più aggiornati crea incertezza giuridica e confusione. La Svizzera si è sempre impegnata a favore di un corpus di norme dell’OIL forte e credibile. In qualità di membro fondatore e Stato ospite dell’Organizzazione, ritiene essenziale difendere la coerenza dei suoi strumenti giuridici.
In terzo luogo, la Svizzera riconosce l’importanza dei principi e diritti fondamentali del lavoro anche nelle sue relazioni bilaterali. Il capitolo sulla sostenibilità dei suoi accordi di libero scambio fa sistematicamente riferimento ai diritti e principi fondamentali. Il nuovo diritto e principio fondamentale è stato aggiunto a questo capitolo negli accordi conclusi dalla Svizzera e i suoi partner dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) con il Cile11, la Moldavia12, l’India13, la Tailandia14 e l’Ucraina15. In questi accordi, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare i diritti e i principi fondamentali del lavoro, compreso il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre16. La ratifica della Convenzione n. 191 consentirebbe alla Svizzera di rimanere coerente con gli impegni assunti nei suoi accordi di libero scambio. Una mancata ratifica della Convenzione n. 191 da parte della Svizzera complicherebbe l’integrazione di criteri di sostenibilità sociale nei futuri accordi di libero scambio. Inoltre, nuocerebbe alla credibilità della Svizzera nei negoziati futuri.
Infine, la convenzione è di natura essenzialmente tecnica e formale, priva di una reale portata materiale. Le modifiche proposte non comportano nuovi obblighi o regolamentazioni per il governo o le imprese della Svizzera. La convenzione mira unicamente ad assicurare la coerenza delle norme internazionali del lavoro. La ratifica della Convenzione non necessita dell’adozione di nuove disposizioni nella legislazione svizzera né della modifica di disposizioni esistenti. Nessuna disposizione della convenzione è direttamente applicabile, di conseguenza la ratifica della convenzione non ha alcun impatto giuridico per la Svizzera, ma rappresenta un forte segnale per ristabilire la coerenza nel corpus normativo dell’OIL.
Per le ragioni suesposte, il Consiglio federale propone di ratificare la Convenzione
n. 191.
11 Consultabile all’indirizzo: https://www.efta.int/ → Free trade network → Chile | European Free Trade Association
12 Consultabile all’indirizzo: https://www.efta.int/ → Free trade network → Moldova | European Free Trade Association
13 Consultabile all’indirizzo: https://www.efta.int/ → Free trade network → India | European Free Trade Association
14 Consultabile all’indirizzo: https://www.efta.int/ → Free trade network → Thailand | European Free Trade Association
15 Consultabile all’indirizzo: https://www.efta.int/ → Free trade network → Ukraine | European Free Trade Association
16 Per esempio: art. 137 par. 2 dell’accordo con il Cile, art. 9.4 par. 2 dell’accordo con la 8/16 Moldavia, art. 16.1 §2.