Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

necessitano dunque di una revisione per tenere conto degli ultimi sviluppi. La loro revisione può avvenire unicamente con un emendamento formale.

Questi strumenti includono le seguenti sette convenzioni e il seguente protocollo:

– Convenzione n. 182 del 17 giugno 199924 concernente il divieto delle forme più

manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione;

– Convenzione n. 183 del 15 giugno 200025 sulla protezione della maternità;

– Convenzione del 23 febbraio 200626 sul lavoro marittimo, come modificata

(MLC, 2006);

– Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul

lavoro, 200627;

– Convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, 200728;

– Convenzione n. 189 del 16 giugno 201129 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici

e i lavoratori domestici;

– Protocollo dell’11 giugno 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 28

giugno 193030;

– Convenzione n. 190 sulla violenza e sulle molestie, 201931.

La Convenzione n. 191 ha due effetti giuridici principali. In primo luogo, ogni Stato membro che intenda ratificare uno degli otto strumenti summenzionati dovrà ratificare lo strumento così come modificato. In secondo luogo, ogni Stato membro che ratifica la Convenzione n. 191, è vincolato alle versioni modificate delle convenzioni che aveva già ratificato.

La Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 182 sulle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999, la Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità, 2000, la MLC, 2006, la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 e il Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.

La Convenzione n. 191 è un trattato internazionale che necessita di un atto di ratifica. Si compone di 8 articoli. Gli articoli 1 capoverso 3, 2 e 5 sono disposizioni sostanziali,

24 RS 0.822.728.2

25 RS 0.822.728.3

26 RS 0.822.81

27https://www.ilo.org/it → Norme internazionali del lavoro → Convenzione sul quadro

promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006

28https://www.ilo.org/it → Norme internazionali del lavoro → Convenzione sul lavoro nel settore

della pesca, 2007

29 RS 0.822.728.9

30 FF 2016 6317

31 https://www.ilo.org/it → Norme internazionali del lavoro →Convenzione sulla violenza e sulle 11/16 molestie, 2019