Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
mentre i restanti articoli riguardano il preambolo dei 15 strumenti o costituiscono disposizioni finali consuete.
Nella maggior parte dei casi, saranno riveduti i preamboli di questi strumenti, senza che ciò implichi ulteriori obblighi giuridici né abbia conseguenze sul diritto svizzero.
Le altre modifiche proposte non comportano nuovi obblighi per il governo o per le imprese della Svizzera. Il diritto e la prassi del nostro Paese offrono un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Di conseguenza, la ratifica da parte della Svizzera non comporta la necessità di adottare nuove disposizioni nella legislazione svizzera né la modifica di quelle esistenti.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1
Il paragrafo 1 dispone che l’espressione «Dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro (1998), come modificata nel 2022» sostituisce l’espressione «Dichiarazione dell’OIL concernente i principi e diritti fondamentali del lavoro e il relativo seguito, 1998» o qualsiasi altra formula simile che figuri nel preambolo alla Convenzione (n. 182) concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro 1999, alla Convenzione (n. 183) sulla promozione della maternità del 2000, alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, alla Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006, alla Convenzione (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca del 2007, alla Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 e al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
Il paragrafo 2 prevede l’aggiunta, in ordine cronologico, delle locuzioni «Convenzione
n. 155 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981» e «Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006» al terzo paragrafo del preambolo alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, al quinto paragrafo del preambolo alla Convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca del 2007 e al dodicesimo paragrafo del preambolo al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato.
La funzione principale dei preamboli alle norme dell’OIL è di descrivere il conte-sto dello strumento in questione. I preamboli non sono giuridicamente vincolanti. La Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 182 sulle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro del 1999, la Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità del 2000; la MLC del 2006; la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 e il Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930. Le modifiche apportate ai preamboli di questi strumenti non hanno dunque conseguenze per il diritto svizzero.
I primi due paragrafi possono quindi essere accettati.
Il paragrafo 3 prevede l’aggiunta della locuzione «un ambiente di lavoro sicuro e salubre» all’articolo III della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, mediante l’inserimento di una lettera e, al paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011, mediante l’inserimento di una lettera e, nonché all’articolo 5 della