Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/31: 21.470 n Iv. Pa. Roduit. La violazione delle condizioni di lavoro obbligatorie costituisce una concorrenza sleale qualificata e deve essere perseguita penalmente · 14 pagine

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lavoro. L’impresa onesta si vedrà invece esclusa dalla gara di appalto.

Anche negli appalti privati le imprese disoneste, non pagando i contributi sociali o offrendo salari inferiori al minimo applicabile, possono offrire ai loro clienti prezzi molto più bassi di quelle che rispettano il quadro legale e contrattuale.

Le imprese disoneste adottano dunque un comportamento che costituisce una concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 7 LCSl. Qualora le autorità di vigilanza riscontrassero in seguito tali malversazioni, nella maggior parte dei casi è troppo tardi per correggere la situazione. Beninteso questi atti possono essere oggetto di un’azione civile da parte delle imprese

danneggiate; tuttavia tali procedure si rivelano delicate e sono raramente coronate da successo. In questi casi si constata inoltre che i tribunali sono riluttanti a disporre provvedimenti cautelari o a ordinare provvedimenti superprovvisionali; l’impresa disonesta può quindi concludere i propri lavori indisturbata per poi scomparire nel nulla, mentre l’azione intentata viene abbandonata.

Si può dunque concludere che spesso la procedura civile non è sufficiente per dissuadere certe imprese che ricorrono a pratiche scorrette. Ne

consegue che l’inclusione di un comportamento sleale ai sensi

dell’articolo 7 LCSl nell’elenco dei comportamenti che possono dar luogo a una sanzione penale a querela di parte sarebbe molto più efficace per combattere contro le frodi ai danni delle assicurazioni sociali e il dumping salariale, che sono pratiche dannose per le imprese oneste, i loro

dipendenti e la società nel suo insieme.

È utile ricordare che non si tratta di obbligare tutti i datori di lavoro ad applicare le stesse condizioni di lavoro, il che sarebbe contrario alla libertà economica. Questo fatto è d'altronde confermato dalla giurisprudenza. Si tratta semplicemente dell’obbligo di rispettare condizioni sociali minime obbligatorie, come quelle previste dai contratti collettivi di lavoro (CCL) dichiarati di obbligatorietà generale o dai contratti normali di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti ai sensi del Codice delle obbligazioni.

Il 3 febbraio 2022, nel quadro dell’esame preliminare, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha deciso di dare seguito all’iniziativa con 13 voti contro 7 e 4 astensioni, conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl). Nella seduta del

13 ottobre 2022 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha dato il proprio consenso a tale decisione con 9 voti contro 0 e 1

astensione. Il 20 dicembre 2024 il Consiglio nazionale ha deciso, senza voti contrari, di prorogare fino alla sessione invernale 2026 il termine di trattazione dell’iniziativa parlamentare.

2 RS 171.10