Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/31: 21.470 n Iv. Pa. Roduit. La violazione delle condizioni di lavoro obbligatorie costituisce una concorrenza sleale qualificata e deve essere perseguita penalmente · 14 pagine
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Variante 3: nelle pertinenti leggi speciali contenenti prescrizioni per la tutela dei lavoratori sono inserite disposizioni penali oppure, se del caso, le disposizioni penali già esistenti sono modificate.
La CAG-N ha optato per la variante 1 e ha elaborato un progetto preliminare in tal senso. L’aggiunta di un nuovo articolo 7a nella LCSl e la correlata modifica dell’articolo 23 LCSl consentono di attuare la richiesta centrale dell’iniziativa parlamentare 21.470, ossia permettere il perseguimento penale in caso di mancato rispetto di condizioni di lavoro. Al tempo stesso, lasciando invariato l’articolo 7 resta aperta la via di diritto civile. Si tratta inoltre di una soluzione semplice e pragmatica, che richiede solamente la modifica di un unico atto legislativo.
La CAG-N ha pertanto deciso di formulare il nuovo articolo 7a PP-LCSl in modo tale che un caso di inosservanza delle condizioni di lavoro obbligatorie possa essere perseguito penalmente soltanto se, attraverso tale pratica, l’impresa interessata influisce sulla concorrenza leale e inalterata.
Una minoranza della CAG-N chiede inoltre che i lavoratori vengano obbligatoriamente informati qualora siano accertate violazioni da parte del loro datore di lavoro delle condizioni di lavoro obbligatorie stabilite nell’articolo 7a PP-LCSl. La Commissione ritiene che tali violazioni arrechino un danno diretto ai lavoratori, i quali hanno quindi il diritto di essere informati. La maggioranza della CAG-N si è detta contraria a questa aggiunta ritenendo che l’obiettivo del presente progetto sia rafforzare la concorrenza leale e non ampliare i diritti dei lavoratori. Sempre secondo la maggioranza della Commissione una disposizione di questo tipo non sarebbe inoltre coerente con la LCSl.
3 Punti essenziali del progetto
Il nuovo articolo 7a PP-LCSl mira a rendere perseguibile penalmente l’inosservanza di condizioni di lavoro conformemente all’articolo 23 LCSl. Nel contempo, alle fattispecie penalmente perseguibili dell’articolo 23 LCSl viene aggiunto l’articolo 7a PP-LCSl.
L’articolo 7 LCSl, che prevede la possibilità di adire la via civile, è mantenuto nella sua forma attuale.