Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/31: 21.470 n Iv. Pa. Roduit. La violazione delle condizioni di lavoro obbligatorie costituisce una concorrenza sleale qualificata e deve essere perseguita penalmente · 14 pagine

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Per determinare le condizioni di lavoro ai sensi dell’articolo 7 LCSl sono prese in considerazione tre fonti: le norme giuridiche, i contratti o gli usi8. Per «norme giuridiche» si intendono qui regole di carattere generale e astratto che hanno valore imperativo; è escluso il diritto dispositivo. Anche i contratti normali di lavoro di cui all’articolo 360a del Codice delle obbligazioni9 (CO) sono considerati «norme giuridiche»10.

Ai sensi dell’articolo 7 LCSl, in relazione alla fornitura e alla modalità di

svolgimento di prestazioni di lavoro dipendenti possono essere prese in

considerazione le disposizioni seguenti11:

- disposizioni imperative12 del CO concernenti la protezione dalla disdetta del rapporto di lavoro e la protezione della salute nonché il diritto alle vacanze;

- disposizioni imperative della legge del 13 marzo 196413 sul lavoro (LL), concernenti soprattutto la protezione della salute, la durata del lavoro e del riposo nonché la protezione di determinate categorie di lavoratori;

- disposizioni imperative della legge federale del 20 marzo 198114 sul lavoro a domicilio (LLD);

- prescrizioni imperative sulla sicurezza e sull’igiene (p. es. prescrizioni di polizia in ambito di sicurezza del commercio e prescrizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 198315 sulla prevenzione degli infortuni [OPI]);

- prescrizioni imperative della legge federale del 16 dicembre 200516 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Le disposizioni penali di cui all’articolo 23 LCSl disciplinano le fattispecie

penalmente perseguibili in relazione alla concorrenza sleale. Si tratta delle

fattispecie speciali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 LCSl. L’inosservanza di condizioni di lavoro (art. 7) non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 23 LCSl.

Diverse normative − in parte di diritto civile, in parte di diritto pubblico − prevedono invece già prescrizioni per la tutela dei lavoratori, nelle quali sono contemplate disposizioni penali:

- la violazione di disposizioni di contratti normali di lavoro (CNL) contenenti

salari minimi vincolanti secondo l’articolo 360a CO sono già oggi puniti sia con una sanzione amministrativa secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera f della

8 LOACKER, in: Heizmann / Loacker (a c. di), UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Kommentar, Zurigo / San Gallo 2018, art. 7, n. 33.

9 RS 220

10 LOACKER, in: Heizmann / Loacker (a c. di), UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Kommentar, Zurigo / San Gallo 2018, art. 7, n. 37.

11 LOACKER, in: Heizmann / Loacker (a c. di), UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Kommentar, Zurigo / San Gallo 2018, art. 7, n. 38.

12 Cfr. art. 361 e art. 362 CO

13 RS 822.11

14 RS 822.31

15 RS 832.30

16 RS 142.20