Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/33: Modifica della Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE) · 13 pagine
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3.2 Normativa proposta
La durata di validità della LAiSE viene prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2031, per accordare al Consiglio federale e al Parlamento, come già illustrato al capitolo 1.2, il tempo necessario per elaborare e mettere in vigore un’eventuale regolamentazione successiva. Tale proroga rende necessario apportare adeguamenti materiali in alcuni punti della LAiSE. In particolare, verrà introdotto un limite inferiore per la componente di interessi dell’importo forfettario a copertura dei costi per la messa a disposizione dei mutui, in modo che sia almeno pari a quello attuale.
3.3 Attuazione
Con l’entrata in vigore delle modifiche, il termine di cui all’articolo 2 capoverso 3 non inizia nuovamente a decorrere. Ciò significa che le imprese non possono più presentare una domanda per fare attestare la propria criticità per la stabilità del sistema. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) continua tuttavia ad avere la competenza di attestare tale criticità a determinate imprese. Le modalità di attuazione della legge restano invariate.
4 Commento ai progetti
4.1 Commento ai singoli articoli della legge
Titolo
L’adeguamento concerne solo il testo francese e il testo italiano. L’espressione «critiche per la stabilità del sistema» è tradotta letteralmente per essere adeguata alla versione tedesca.
Sostituzione di espressioni
Analogamente all’adeguamento del titolo della legge, anche in questo caso il testo francese e il testo italiano vengono adeguati alla terminologia della versione tedesca.
Art. 2 cpv. 2 e 3
Nei capoversi 2 e 3, analogamente all’adeguamento del titolo della legge, l’espressione «critiche per la stabilità del sistema» è introdotta solo nel testo francese. Poiché l’adeguamento in questo articolo non è di natura puramente grammaticale e pertanto non rientra nella sostituzione di espressioni, i capoversi sono riportati separatamente.
Art. 13 cpv. 1 e cpv. 2
La facoltà di riscuotere mutui è prorogata di cinque anni, analogamente alla durata di validità della legge, e termina al più tardi il 31 luglio 2031. Al capoverso 2 si procede alla correzione di un errore ortografico nel testo francese.