Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/33: Modifica della Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE) · 13 pagine

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Art. 16 cpv. 3

Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti in funzione del prodotto interno lordo più recente del 2024.

Art. 18 cpv. 2 lett. a e cpv. 5 secondo periodo

L’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui si orienta ai costi della Confederazione. Con la proroga della durata di validità della legge, per coerenza, l’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui deve essere calcolato in ba se al rendimento di un prestito quinquennale della Confederazione al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Il periodo rilevante per i prestiti della Confederazione è determinato dalla durata di validità della legge. Poiché la durata di va lidità della legge è prorogata di cinque anni, anche il periodo rilevante dovrà passare da quattro (durata di validità precedente) a cinque anni.

Non è possibile escludere che il rendimento dei prestiti della Confederazione sia nettamente inferiore fino alla prevista entrata in vigore della presente modifica il 1° gennaio 2027. Il limite inferiore sarà aumentato dallo 0 per cento allo 0,635 per cento del credito d’impegno per garantire che il nuovo importo forfettario a copertura dei costi per la messa a disposizione dei mutui non sia inferiore al livello a fine 2026. Anche la ripartizione dell’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui tra le singole imprese deve basarsi su valori aggiornati. L’importo a carico delle singole imprese è pertanto calcolato in ragione della loro quota di potenza installata rispetto a quella complessiva di cui dispongono in Svizzera tutte le imprese critic he per il sistema al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

Art. 19 cpv. 1 e 5

Per maggiore chiarezza in merito a chi compete la responsabilità dell’esecuzione della presente legge, si riprende la formulazione di cui all’articolo 25. Nello specifico si sostituisce il termine «servizi federali» con «unità amministrative della Confeder azione». Inoltre si menziona in modo esplicito che tali unità amministrative, in particolare la ElCom e il CDF, possono essere consultate.

Al capoverso 5, analogamente all’adeguamento del titolo della legge, l’espressione «critiche per la stabilità del sistema» è introdotta solo nel testo francese e nel testo italiano. Poiché l’adeguamento in questo articolo non è di natura puramente grammaticale e pertanto non rientra nella sostituzione di espressioni, il capoverso è riportato separatamente.

Art. 20, 20a e 20b

Con l’entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) il 1° settembre 2023, i dati di persone giuridiche sono stati svincolati esplicitamente dal contenuto protettivo della legge. Di conseguenza, le basi giuridiche federali che autorizzano gli organi federali a trattare i dati personali non sono più appli-