Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/48: Divieto di Hezbollah: Modifica della legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
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espressione della propria opinione (art. 16 cpv. 2 Cost.) o la libertà di riunione (art. 22 Cost.). Occorre distinguere se un atto mira a promuovere gli obiettivi di Hezbollah (cosa che la legge vieta) o a sostenere la causa libanese. Solo il primo caso è vietato e può comportare una restrizione dei diritti fondamentali.
Secondo l’articolo 36 Cost. le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale e devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e devono rispettare il principio di proporzionalità e l’essenza dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda la base legale necessaria per le gravi ingerenze nei diritti fondamentali, i presupposti sono soddisfatti dall’emanazione di una legge federale formale.
Il divieto di Hezbollah e delle organizzazioni associate contribuisce a impedire atrocità, altre attività terroristiche e violazioni del diritto internazionale e promuove così il rispetto dei diritti umani e la convivenza pacifica tra i popoli, rispondendo a un interesse pubblico. Oltre a queste finalità superiori, sono nell’interesse pubblico anche i singoli effetti del divieto di organizzazioni (v. nel dettaglio n. 1.1.3):
– riduce la minaccia rappresentata da attività criminali sul territorio svizzero;
– riduce il rischio che Hezbollah e le organizzazioni associate utilizzino la Svizzera come luogo di rifugio;
– agevola e accelera l’emanazione di misure preventive di polizia;
– agevola il perseguimento penale, in quanto l’assunzione delle prove sarà di fatto più semplice a seconda della situazione iniziale;
– offre agli intermediari finanziari la certezza del diritto perché non dovranno più valutare loro stessi se si tratta di organizzazioni terroristiche;
– MROS può scambiare più informazioni sul finanziamento del terrorismo con le autorità partner all’estero, se, come previsto, il numero di comunicazioni da parte degli intermediari finanziari aumenterà.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, il divieto di Hezbollah e delle organizzazioni associate è idoneo a prevenire atti violenti e di sostegno del genere summenzionato. È inoltre necessario perché solo un divieto può agevolare l’assunzione delle prove circa la presenza di un’organizzazione terroristica in caso di misure preventive e repressive e rafforzare i mezzi a disposizione per prevenire e perseguire i reati commessi da o per Hezbollah. Consente inoltre di accrescere la certezza del diritto. Il divieto si giustifica anche alla luce del pericolo associato al terrorismo per la vita e l’integrità fisica e per altri importanti beni giuridici. L’essenza dei diritti fondamentali rimane inoltre preservata.
Il divieto proposto è costituzionale, in particolare se si considera la sua limitazione nel tempo e la prevista emanazione mediante procedura legislativa ordinaria; i principi dello Stato di diritto sono salvaguardati.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La normativa proposta è in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con le garanzie in materia di diritti umani previste dalla Convenzione del 4 novembre 195020 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale del 16 dicembre 196621 relativo ai diritti civili e politici. Le pertinenti garanzie sono congruenti con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale; si rimanda pertanto a quanto illustrato al numero 6.1. Il rispetto del diritto internazionale umanitario è garantito dalla deroga umanitaria (art. 260tercpv. 2 CP).
20 RS 0.101