Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/48: Divieto di Hezbollah: Modifica della legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
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l’elemento costitutivo di un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260terCP. La propaganda, il reclutamento, il sostegno finanziario e altre attività a favore di Hezbollah possono essere perseguiti penalmente e puniti in modo sistematico. Ciò crea una maggiore certezza giuridica e chiarezza per le autorità di polizia consentendo loro di intraprendere azioni più mirate contro chi sostiene Hezbollah.
Secondo la legislazione attuale, gli intermediari finanziari sono già tenuti a inviare tempestivamente una segnalazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) quando sussiste il sospetto fondato che valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica o siano utilizzati per finanziare il terrorismo. Per gli intermediari finanziari è difficile stabilire se il denaro che transita da loro o che custodiscono appartenga a organizzazioni terroristiche o se serva a finanziare il terrorismo. Ciò vale soprattutto quando un’organizzazione non è ufficialmente classificata come organizzazione terroristica. Il divieto legale di Hezbollah e delle organizzazioni associate dà quindi agli intermediari finanziari chiarezza e certezza giuridica in questo senso. MROS può inoltre scambiare informazioni con autorità partner all’estero. La cooperazione internazionale è di fondamentale importanza per rintracciare i flussi finanziari.
1.2 Varianti esaminate e opzione scelta
Come nel caso del divieto di Hamas, per chiarire il modo di procedere sono state esaminate le seguenti varianti:
– divieto di organizzazioni sulla base della legge federale del 25 settembre 20155 sulle attività informative (LAIn);
– divieto di organizzazioni sulla base di un’ordinanza o di una decisione direttamente fondata sulla Costituzione («diritto di necessità»);
– divieto di organizzazioni sulla base di una legge specifica sul modello della legge federale del 12 dicembre 20146 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (di seguito: legge che vieta «Al‑Qaïda»);
– divieto di organizzazioni sulla base di una legge con riferimento all’articolo 260terCP in luogo di una specifica disposizione penale (avamprogetto proposto: integrazione della legge federale del 20 dicembre 20247 che vieta Hamas e le organizzazioni associate [di seguito «legge che vieta Hamas»]);
– legge specifica con riferimento all’articolo 260terCP, tuttavia senza divieto di organizzazioni formale e senza disposizione penale specifica.
Divieto di organizzazioni sulla base della LAIn
Il Consiglio federale può vietare un’organizzazione o un gruppo sulla base dell’articolo 74 LAIn. Devono essere adempiute cumulativamente due condizioni: la prima è che l’organizzazione o il gruppo deve, direttamente o indirettamente, propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento e minacciare così concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cpv. 1); la seconda prevede che vi sia una decisione delle Nazioni Unite che sancisce un divieto o sanzioni nei confronti dell’organizzazione o del gruppo (cpv. 2). Non esiste una tale decisione delle Nazioni Unite nei confronti di Hezbollah e al momento non è neanche attesa.
Nei dibattiti parlamentari sulla LAIn, al Consiglio federale non è stata concessa una procura in bianco di vietare organizzazioni8. Per poter vietare Hezbollah sulla base della LAIn, occorrerebbe quindi attenuare le condizioni dell’articolo 74 capoversi 1 e 2 LAIn. Tale
5 RS 121
6 RU 2014 4565 valida fino al 31 dicembre 2018; prorogata fino al 31 dicembre 2022 (RU 2018 3345).
7 RS 122.1
8 Cfr. la motivazione scritta relativa alla proposta Eichenberger, Boll. Uff., AB 2015 N 417 seg.