Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/48: Divieto di Hezbollah: Modifica della legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine

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Art. 4 cpv. 3 Durata di validità

Il divieto di organizzazioni comporta conseguenze di vasta portata per le organizzazioni, i gruppi e gli individui interessati. È quindi opportuno limitare la durata di validità.

A livello di tecnica legislativa, il divieto di Hezbollah e delle organizzazioni associate è introdotto mediante integrazione della legge che vieta Hamas, la cui durata di validità è limitata dal 15 maggio 2025 al 14 maggio 2030. Il divieto di Hezbollah entrerebbe quindi in vigore quando la durata di validità della legge, limitata a cinque anni, sarà già avanzata visto che ha iniziato a decorrere con l’entrata in vigore del divieto di Hamas. Se tale durata non venisse adeguata, il divieto di Hezbollah si applicherebbe per una durata residua relativamente breve. Per questo motivo s’intende prolungare la validità della legge di altri cinque anni. Prorogare il divieto di Hamas ed Hezbollah è una misura opportuna dato che il conflitto in Medio Oriente, considerata la sua portata, è destinato a protrarsi a lungo. Con la guerra in Medio Oriente, nel 2026 la situazione tra Israele ed Hezbollah si è aggravata ulteriormente.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il divieto di Hezbollah e delle organizzazioni associate comporterà un maggior carico di lavoro per le autorità di sicurezza e di perseguimento penale a causa di indagini preliminari di polizia, dei relativi procedimenti penali e del previsto aumento di comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari. Sono interessati in particolare l’Ufficio federale di polizia e il SIC. L’obiettivo è di assorbire questo carico aggiuntivo internamente. Se dopo l’entrata in vigore della legge e le prime esperienze dovesse emergere che il carico aggiuntivo non può essere assorbito internamente, occorrerà comunicare il relativo carico aggiuntivo nel prossimo rilevamento relativo al quadro di sviluppo nel settore proprio. L’attuazione delle nuove disposizioni potrebbe anche comportare un aumento del numero di ricorsi presentati al Tribunale amministrativo federale.

In qualità di autorità indipendente dall’Amministrazione federale, l’MPC è responsabile del proprio preventivo e della copertura del proprio fabbisogno di risorse. L’esperienza dell’MPC in relazione all’applicazione della legge che vieta «Al-Qaïda» indica che l’attuazione delle nuove disposizioni comporterà un volume maggiore di casi. L’obiettivo è quello di assorbire questo carico aggiuntivo internamente.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’articolo 2 della presente legge prevede che il perseguimento penale sia sottoposto alla giurisdizione federale e che non si applichi la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP. I Cantoni mantengono la competenza per il perseguimento penale dei reati commessi da minori. Presso i pubblici ministeri minorili cantonali17, i corpi di polizia cantonali e nell’ambito della gestione cantonale delle minacce occorre prevedere un maggiore fabbisogno di risorse. L’esperienza del Cantone di Zurigo, tra le altre, relativa all’attuazione della legge che vieta «Al-Qaïda» e al conseguente divieto di organizzazioni ai sensi dell’articolo 74 LAIn, indica che molte delle infrazioni constatate riguardano attività di propaganda sulle reti sociali e la diffusione di materiale video vietato attraverso i relativi canali. Con l’introduzione del divieto di Hezbollah è lecito attendersi reati analoghi ai sensi dell’articolo 260terCP da parte dell’ambiente islamista propenso alla violenza. Anche i giovani radicalizzati sono spesso al centro delle indagini, motivo per cui è molto probabile che le autorità cantonali sopra menzionate avranno bisogno di maggiori risorse.

17 Sono responsabili anche del perseguimento penale e del giudizio dei minori nell’ambito degli atti terroristici.