Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/48: Divieto di Hezbollah: Modifica della legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
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5.3 Ripercussioni sulla politica estera
Con il divieto sono sanzionate le azioni terroristiche di Hezbollah. In questo modo la Svizzera contribuisce a far rispettare il diritto internazionale e i diritti umani nonché alla convivenza pacifica tra i popoli. Inoltre, con questa legge la Svizzera dimostra la propria volontà di combattere efficacemente il terrorismo islamista. Questo giova all’immagine internazionale della Svizzera. Anche in futuro, questo genere di divieti dovrà essere emanato soltanto laddove motivi particolarmente gravi lo giustifichino. Il divieto di Hezbollah, come già il divieto di Hamas, è una misura mirata correlata direttamente agli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023 e alla conseguente escalation di violenze tra Israele ed Hezbollah. Il Consiglio federale non intende però abbandonare in via generale il riserbo tradizionale della Svizzera in materia di divieto di organizzazioni. Tale riserbo fa parte dei principi consolidati della politica estera svizzera e ha contribuito alla buona reputazione e alla credibilità della Svizzera quale mediatrice e promotrice del dialogo. Resterà possibile fornire un aiuto neutrale, imparziale e indipendente da considerazioni di politica egemonica alle vittime del conflitto in Medio Oriente anche dopo l’entrata in vigore del divieto. Tale aiuto non sarà punibile. Sarà inoltre permesso fornire servizi diplomatici volti a promuovere la pace e non intesi a rafforzare e quindi sostenere Hezbollah.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La legge federale si fonda sulle competenze della Confederazione in materia di diritto penale definite dall’articolo 123 capoverso 1 Cost. e sulla competenza non scritta della Confederazione di tutelare la sicurezza interna ed esterna (la cosiddetta competenza intrinseca della Confederazione). Secondo la prassi attuale, per le competenze federali che derivano dall’esistenza e dalla natura stessa della Confederazione e per le quali non esiste una competenza normativa esplicita, in rappresentanza della competenza federale nell’ingresso si fa riferimento all’articolo 173 capoverso 2 Cost.
La modifica di legge contiene una vera e propria disposizione di divieto (art. 1 cpv. 1 del presente avamprogetto), basata sulla competenza intrinseca della Confederazione, riconosciuta da molto tempo18, di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna. È considerata intrinseca la competenza della Confederazione di adottare le misure di sicurezza interna ed esterna necessarie per la propria salvaguardia e per quella dei propri organi e delle proprie istituzioni; la Confederazione deve garantire e assicurare la sopravvivenza della comunità svizzera nel suo complesso e provvedere a contrastare gli eventuali pericoli che potrebbero minacciarne l’esistenza. La competenza intrinseca della Confederazione nell’ambito della sicurezza interna ed esterna include anche competenze normative19. È in parte su questa base costituzionale che poggiano o poggiavano anche la LAIn, la LMSI e la legge che vieta «Al-Qaïda». Al momento il SIC non dispone di informazioni secondo cui Hezbollah intenda compiere o stia pianificando nell’immediato attività in Svizzera. L’attentato a un autobus con a bordo turisti israeliani a Burgas in Bulgaria nel 2012 dimostra, tuttavia, che Hezbollah è intenzionata e in grado di compiere attacchi terroristici anche al di fuori del Medio Oriente, segnatamente in Europa. Le misure proposte permettono di contrastare questo potenziale pericolo per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Nella variante senza una specifica disposizione di divieto (n. 1.2), non occorrerebbe invocare la competenza intrinseca della Confederazione.
Il proposto divieto nei confronti di Hezbollah e delle organizzazioni associate può limitare diritti fondamentali, come il diritto di protezione della sfera privata (art. 13 Cost.), la libertà di
18 Cfr. l’ingresso della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120, atto di base: RU 1998 1546).
19 DTF 117 Ia 202 con rinvii; rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama del 2 marzo 2010. Sicurezza interna: chiarire le competenze (FF 2012 3973).