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Consultazione 2025/48: Divieto di Hezbollah: Modifica della legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine

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organizzazioni devono corrispondere con quelle di Hezbollah per quanto riguarda dirigenti, obiettivi o mezzi). Chi viola il divieto è punito con una pena detentiva fino a 20 anni o con una pena pecuniaria.

3.2 Attuazione

Per l’esecuzione della legge federale è possibile basarsi interamente sulle autorità di sicurezza federali e cantonali esistenti. Conformemente all’avamprogetto di legge, il perseguimento e il giudizio della partecipazione a un’organizzazione o a un gruppo vietato e del sostegno a una tale organizzazione o a un tale gruppo sottostanno alla giurisdizione federale nel caso di persone adulte. La competenza per il perseguimento penale di minori spetta ai Cantoni, poiché a livello federale non esiste alcun ministero pubblico dei minorenni. I Cantoni sono responsabili di garantire la sicurezza e l’ordine pubblici.

4 Commento ai singoli articoli

La legge che vieta Hamas viene integrata con il divieto di Hezbollah e delle organizzazioni ad essa associate. La struttura della legge resta invariata. Per il commento ai singoli articoli è pertanto possibile rimandare in ampia misura al messaggio del 4 settembre 202415 concernente la legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate. Di seguito sono illustrate soltanto le modifiche alla legge che vieta Hamas.

Titolo, art. 1 cpv. 1 lett. abise b, art. 1 cpv. 2 Campo di applicazione

Ovunque nella legge dove viene nominata Hamas, va ora aggiunta anche Hezbollah. Si tratta nello specifico:

– del titolo della legge;

– del divieto di Hezbollah (art. 1 cpv. 1 lett. abis);

– del divieto di organizzazioni che succedono ad Hezbollah o che operano sotto un nome di copertura (art. 1 cpv. 1 lett. b);

– del divieto di organizzazioni e gruppi che operano su mandato o in nome di Hezbollah (art. 1 cpv. 1 lett. b);

– di organizzazioni e gruppi i cui dirigenti, obiettivi o mezzi corrispondono a quelli di Hezbollah e che direttamente o indirettamente sostengono attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna (art. 1 cpv. 2).

Hamas ed Hezbollah vengono quindi trattate in ugual modo. Per motivi di completezza, occorre aggiungere Hezbollah anche al tenore dell’articolo 33 lettera b numero 4terdella legge del 17 giugno 200516 sul Tribunale amministrativo federale (ricorso contro decisioni concernenti divieti).

Art. 1 cpv. 2 Effetto sospensivo

I ricorsi contro le decisioni concernenti i divieti non hanno effetto sospensivo a causa della minaccia terroristica. Per i divieti di organizzazioni emanati sulla base della LAIn ciò trova già applicazione (art. 83 cpv. 2 in combinato disposto con art. 74 LAIn). Al fine di garantire la coerenza della legislazione sul divieto di organizzazioni, tale disciplinamento va integrato anche nella presente legge.

15 FF 2024 2250

16 RS 173.32