Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/48: Divieto di Hezbollah: Modifica della legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
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non generano problemi di delimitazione o ambiguità tra una nuova disposizione penale speciale e l’articolo 260terCP. Ciò significa che i giudici e la prassi non devono rispondere alla domanda, non disciplinata in modo definitivo dal legislatore, quale disposizione penale vada applicata in quale caso. I campi di applicazione delle due disposizioni penali si sovrapporrebbero al punto da rendere difficile delineare un campo di applicazione autonomo per la disposizione penale della legge speciale.
Un’ulteriore argomentazione a favore del divieto di Hezbollah mediante legge specifica risiede nel fatto che il legislatore può dare la certezza giuridica che Hezbollah è un’organizzazione terroristica, facilitando così il perseguimento penale di azioni che servono a sostenere Hezbollah, come già previsto dall’articolo 260terCP. L’obiettivo legislativo di agevolare l’assunzione di prove nella prassi viene raggiunto in modo ottimale definendo esplicitamente Hezbollah un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260terCP.
Inoltre, il riferimento all’articolo 260terCP è pertinente anche in termini materiali poiché la legge che vieta «Al-Qaïda» e l’articolo 74 LAIn sono stati emanati in un momento in cui l’articolo 260terCP non contemplava ancora esplicitamente le organizzazioni terroristiche. Dal 1° luglio 2021, tuttavia, questa disposizione si riferisce esplicitamente anche alle organizzazioni terroristiche. Ciò accentua le difficoltà di delimitazione precedentemente indicate tra l’articolo 260terCP e un’eventuale nuova disposizione penale, il che induce a non creare una nuova disposizione penale sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda».
Nell’insieme, un divieto di organizzazioni sulla base di una legge specifica con riferimento all’articolo 260terCP consente quindi di realizzare al meglio gli obiettivi legislativi perseguiti. Tra le due sottovarianti rimaste (divieto di organizzazioni con riferimento all’articolo 260terCP o riferimento all’articolo 260terCP senza un divieto di organizzazioni formale), il Consiglio federale ha deciso già nel caso del divieto di Hamas di creare un formale divieto di organizzazioni. Questo divieto va ora esteso anche ad Hezbollah. Ne consegue che la legge deve rinviare non solo alla competenza della Confederazione in materia di diritto penale, ma anche alla competenza non scritta della Confederazione concernente la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna come fondamento costituzionale (v. n. 6.1).
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto corrisponde alla Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo approvata dal Consiglio federale il 31 maggio 202412. Corrisponde anche al programma di legislatura 2023– 2027 adottato dal Parlamento il 6 giugno 202413, il quale prevede, all’obiettivo 19, che la Svizzera prevenga i conflitti armati e combatta il terrorismo, l’estremismo violento e tutte le forme di criminalità in modo efficace e con gli strumenti adeguati.
1.4 Interventi parlamentari
Con l’esame delle varianti (v. n. 1.2) e il presente avamprogetto di legge, sono adempiute le richieste avanzate nelle mozioni depositate il 10 e il 17 dicembre 2024 dalle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere (24.4255 e 24.4263), che incaricano il Consiglio federale di vietare Hezbollah.
2 Diritto comparato
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non considera Hezbollah una minaccia per la pace e la sicurezza a livello internazionale. Pertanto, l’Organizzazione delle Nazioni Unite non
12 FF 2024 1396
13 FF 2024 1440