Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/48: Divieto di Hezbollah: Modifica della legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine

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allentamento riguarderebbe potenzialmente un numero indefinito di organizzazioni e gruppi terroristici ed estremisti violenti. Una volta modificato l’articolo 74 LAIn, il Consiglio federale sarebbe tenuto a emanare una decisione generale.

Il Consiglio federale considera il divieto di Hamas ed Hezbollah una misura mirata correlata direttamente agli attentati terroristici perpetrati da Hamas il 7 ottobre 2023 e alla conseguente escalation di violenze tra Israele ed Hezbollah. È però tuttora dell’avviso che un abbandono generale dell’attuale riserbo della Svizzera in materia di divieto di organizzazioni non sia opportuno e non sia nell’interesse della politica estera svizzera.

Divieto di organizzazioni sulla base di un’ordinanza o di una decisione che si fonda direttamente sulla Costituzione («diritto di necessità»)

Il Consiglio federale, fondandosi direttamente sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)9, può emanare un’ordinanza o una decisione per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di una tale ordinanza dev’essere limitata nel tempo.

L’articolo 184 capoverso 3 Cost. presuppone la presenza di interessi del Paese a livello di politica estera, intendendo in particolare gli obiettivi di politica estera di cui all’articolo 54 capoverso 2 Cost. La disposizione conferisce al Consiglio federale un margine di manovra relativamente ampio. Per quanto concerne il divieto di organizzazioni, esso deve essere in grado di dimostrare che il divieto è necessario, proporzionato allo scopo e urgente per salvaguardare gli interessi del Paese. Inoltre, un’ordinanza o una decisione direttamente basata sulla Costituzione deve essere sussidiaria rispetto ad altre misure, in particolare quelle di legge. La durata di validità delle ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese deve essere per altro limitata in modo adeguato; la durata di validità è al massimo di quattro anni (art. 7c cpv. 2 della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).

Divieto di organizzazioni sulla base di una specifica legge sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda»

Il Consiglio federale può presentare al Parlamento un disegno di legge federale che riguarda in modo specifico Hezbollah, come già avvenuto nel caso di Hamas. Rispetto a una modifica dell’articolo 74 LAIn, una legge specifica offre il vantaggio di non avere alcun effetto giuridico su altre organizzazioni e gruppi ma di interessare solo Hezbollah e le organizzazioni ad essa associate. Per quanto riguarda l’elaborazione della legge, sarebbe logico rifarsi alla legge che vieta «Al-Qaïda». Il nucleo di quest’ultima è costituito dalle disposizioni penali dell’articolo 2 che corrispondono alle disposizioni penali dell’articolo 74 capoverso 4 LAIn.

Divieto di organizzazioni sulla base di una legge con riferimento all’articolo 260terCP in luogo di una specifica disposizione penale (avamprogetto proposto: integrazione della legge che vieta Hamas)

Se nella nuova legge si dovesse introdurre una disposizione penale indipendente, sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda», tale disposizione avrebbe in gran parte lo stesso campo di applicazione dell’attuale articolo 260tercapoverso 1 CP. L’avamprogetto proposto dal Consiglio federale rinuncia quindi a introdurre una disposizione penale indipendente, analogamente al già vigente divieto di Hamas, limitandosi a vietare, oltre a Hamas, anche Hezbollah e a considerarla un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260terCP.

Il riferimento all’articolo 260terCP implica che la pena detentiva prevista può raggiungere un massimo di 10 anni e può essere estesa fino a 20 anni nei casi qualificati. Una legge sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda», invece, prevederebbe una pena detentiva fino a cinque anni. Alla stregua della legge che vieta «Al-Qaïda» e del divieto di organizzazioni ai

9 RS 101

10 RS 172.010