Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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- legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128);
- legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51);
- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20);
- Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0);
- Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (RS 312.0);
- legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (RS 330);
- legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10);
- legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM; RS 510.91);
- legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (RS 745.2);
- legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre; RS 941.42);
- legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).
Piattaforma di consultazione di polizia: accesso anche per autorità
Per adempiere i loro compiti, potranno accedere alla piattaforma di consultazione di polizia anche le autorità competenti dell’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone, delle valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso per quanto riguarda l’arma personale, dei controlli dell’affidabilità e dei controlli dell’attendibilità. A tal fine occorre integrare l’articolo 45 capoverso 6 LSIn con una lettera bbis.
Anche l’autorità di controllo della Confederazione in seno al DDPS può accedere alla piattaforma di consultazione di polizia per valutare se a una persona può essere consegnata un’arma personale per assolvere il servizio militare, ossia per valutare il suo potenziale di pericolo o di abuso in tale contesto. Occorre pertanto adeguare l’articolo 113 capoverso 5 lettera c LM.
L’articolo 167d LSIM elenca presso chi e da quale sistema d’informazione il comando della polizia militare è autorizzato a raccogliere informazioni per il sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare (JORASYS). Per poter accedere anche alle informazioni della piattaforma di consultazione di polizia, occorre quindi aggiungere all’elenco della lettera e il nuovo numero 1bis, inserendolo subito dopo il Registro nazionale di polizia menzionato alla lettera e numero 1.
L’articolo 35a capoverso 1 LRD disciplina i sistemi d’informazione che MROS, per svolgere i suoi compiti, è autorizzato a consultare mediante procedura di richiamo. Anche a questo elenco va aggiunta la piattaforma di consultazione di polizia con la nuova lettera abis.
Abrogazione di disposizioni di legge che rimandano all’articolo 15a AP-LSIP