Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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notevoli oneri supplementari: ad esempio, non è possibile coordinare tra loro le informazioni disponibili a livello nazionale; informazioni simili o identiche sono gestite in sistemi diversi; necessari sviluppi tecnici richiedono molto tempo e denaro perché le modifiche funzionali devono essere trasposte in ogni singolo sistema. Visto che i dati sono gestiti in sistemi diversi e sono talvolta trasferiti in altri sistemi tramite le funzioni di esportazione, automatizzate o manuali, non è possibile garantire la consistenza dei dati rischiando di causare la perdita di informazioni e di prendere decisioni errate.

La necessità di rivedere la LSIP è evidente anche a seguito della revisione totale della legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati (LPD). Contrariamente alla normativa precedente, la LPD vigente non pone più l’accento sulla responsabilità per la raccolta di dati e quindi il proprietario dei dati, bensì si concentra completamente sulla responsabilità per il trattamento dei dati applicandosi pertanto a tutti i servizi che trattano dati all’interno di un sistema d’informazione. Questo è difficilmente compatibile con la LSIP che disciplina i singoli sistemi d’informazione.

Nella LSIP vanno create, sulla base della nuova disposizione costituzionale, le basi legali per lo scambio di dati di polizia tra i Cantoni e la comunicazione dei dati dai Cantoni alla Confederazione.

Oltre ad attuare le due mozioni summenzionate, la revisione parziale della LSIP permetterà un utilizzo più efficace delle informazioni di polizia presenti presso fedpol. A tal fine, s’intende ampliare la rete dei sistemi d’informazione di polizia, che collega attualmente il sistema nazionale di indagine (SNI) con i sistemi per la cooperazione di polizia e per l’identificazione di persone, integrando ulteriori sistemi d’inf ormazione quale il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). Questo permetterà alle autorità competenti di ottenere accesso, con un’unica interrogazione, a tutti i dati di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti. Verrà quindi meno l’onere di consultare separatamente i singoli sistemi d’informazione, procedura che richiede molto tempo. Agire con tempestività è fondamentale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Ogni ritardo può avere ripercussioni gravi, mentre ogni risparmio di tempo può tradursi in un vantaggio decisivo. Inoltre, nella LSIP e in altre leggi verranno integrate diverse disposizioni relative a sistemi d’informazione, affinché le informazioni di polizia esistenti siano rese disponibili alle autorità che ne hanno bisogno per svolgere i propri compiti.

Infine, la prassi ha mostrato che il Servizio federale di sicurezza (SFS) deve poter disporre delle informazioni registrate in SNI in particolare per la protezione delle autorità federali, delle persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché delle missioni diplomatiche permanenti, dei posti consolari e delle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera. Anche l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) deve poter utilizzare SNI per svolgere i propri compiti. Nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, MROS deve inoltre poter consultare RIPOL. La LSIP sarà completata di conseguenza.

5 RS 235.1