Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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L’Australia ha predisposto un sistema d’informazione nazionale con diverse piattaforme che consente lo scambio di dati tra le autorità di polizia federali e statali e che permette quindi di svolgere indagini in modo efficiente oltre i confini dei singoli Stati.
2.1 Germania
In Germania la trasmissione di dati di polizia relativi a persone è retta dai paragrafi 29– 33 della legge federale sulla polizia («Bundespolizeigesetz», BPolG). Il paragrafo 32 BPolG disciplina la trasmissione di dati personali in particolare all’interno della polizia federale, dalla polizia federale ad altre autorità federali, dalla polizia federale ad altre autorità di polizia e in generale ad altri Länder.
Per quanto riguarda il perseguimento penale, il paragrafo 477 del Codice di procedura penale («Strafprozessordnung», StPO) sancisce che i dati personali possono essere trasmessi dalla polizia federale ad altre autorità preposte al perseguimento penale, pertanto anche ad autorità federali e alle autorità dei Länder.
Secondo il paragrafo 486 StPO, gli enti menzionati nei paragrafi 483–485 StPO, quali la polizia federale e le polizie dei Länder, possono utilizzare sistemi comuni di dati in qualità di autorità di perseguimento penale. Uno di questi sistemi comuni di dati è il sistema d’informazione di polizia INPOL. Si tratta di una rete elettronica di dati che collega il governo federale e i Länder.
In questo sistema gestito dal BKA, tutte le autorità di polizia federali e dei Länder possono registrare e consultare dati. In INPOL i principali gruppi di dati sono: il casellario giudiziale («Kriminalaktennachweis»), la ricerca di persone («Personenfahndung»), la ricerca di oggetti («Sachfahndung»), il registro delle persone detenute («Haftdatei»), il servizio d’identificazione («Erkennungsdienst») e il registro delle analisi del DNA («DNA-Analysedatei»).
Ciascuna persona può rivolgersi al BKA per richiedere informazioni sui dati registrati che la riguardano. Quale punto di contatto centrale, il BKA fornisce alla persona richiedente informazioni per conto di tutte le autorità collegate a INPOL8.
2.2 Francia
In Francia operano diverse autorità di polizia: la polizia nazionale («Police nationale»), che comprende la polizia amministrativa («Police administrative») e la polizia giudiziaria («Police judiciaire»), la gendarmeria nazionale («Gendarmerie nationale»), la polizia municipale («Police municipale») e le guardie rurali («Gardes champêtres»). La Francia dispone di una banca dati unica per la ricerca di persone, il «fichier des personnes recherchées» (FPR), e di un’altra banca dati per la ricerca di precedenti giudiziari, il «traitement d’antécédents judiciaires» (TAJ).
8 Cfr. maggiori informazioni all’indirizzo: https://www.bfdi.bund.de/DE/Buerger/Inhalte/Polizei-Strafjustiz/National/DasPolizeilicheInformationssystem-INPOL.html