Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine
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Art. 4 Forma ed edizione
Il vigente articolo 4 subisce un adeguamento redazionale poiché per il Dipartimento federale di giustizia e polizia viene introdotto l’acronimo «DFGP» in sostituzione di «Dipartimento».
Art. 5 cpv. 5
Il capoverso 5 è abrogato, poiché oggi non è più tecnicamente possibile prorogare la validità dei passaporti. A prescindere da ciò, anche la sede di produzione aggiuntiva presso l’UFCL rende superflua la proroga.
Art. 5a Lettura del microchip
Questa modifica concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 9 cpv. 2
Secondo il vigente articolo 9 capoverso 2, il diritto cantonale può prevedere la possibilità per la persona richiedente di portare una fotografia digitale. Con questa disposizione il Consiglio federale aveva dato seguito a una richiesta avanzata nel 2006 dalle imprese del settore fotografico durante la consultazione concernente l’introduzione di documenti d’identità biometrici21. In base alla delega delle competenze legislative in alcuni Cantoni è oggi consentito far inserire nel documento d’identità una propria fotografia del viso. Ora, quasi 20 anni dopo, s’impone l’abrogazione di tale norma per la seguente ragione: oggigiorno, senza grandi sforzi dal punto di vista tecnico, è possibile sovrapporre due immagini del viso oppure copiarle l’una nell’altra (il cosiddetto «morphing») in modo da generare una nuova immagine che nel confronto meccanico delle immagini del volto funziona per entrambe le persone. Le due persone potrebbero così utilizzare lo stesso documento senza che la macchina rilevi l’usurpazione di identità. Le fotografie digitali portate dalla persona richiedente costituiscono pertanto un rischio in materia di sicurezza, attualmente già per i passaporti e in futuro anche per la nuova CID con microchip. Non ha molto senso mettere a disposizione un tipo di documento d’identità nuovo, e soprattutto più sicuro, e al contempo lasciare una porta aperta per l’usurpazione di identità.
Occorre osservare che la summenzionata modifica concerne la disposizione applicabile alle fotografie nell’ambito della procedura di richiesta presso gli uffici cantonali dei passaporti che dispongono degli apparecchi speciali per registrare i dati biometrici. Per contro, resta invariata la norma riguardante la fotografia presentata nell’ambito della procedura di rilascio delle CID senza microchip presso il Comune di domicilio conformemente al vigente articolo 14d capoverso 2 ODI. La norma secondo cui i requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal DFGP è inoltre rilevante in un secondo caso di applicazione, ossia nei casi di cui all’articolo 12 capoverso 4, dove è pertanto stato inserito un secondo periodo.
Art. 12 cpv. 4
Con l’abrogazione dell’articolo 9 capoverso 2 rimangono due casi di applicazione nei quali la persona richiedente porta la sua propria fotografia: il caso disciplinato dall’articolo 14d (rilascio di CID senza microchip da parte del Comune) e quello disciplinato dall’articolo 12 capoverso 4. La disposizione, che rimane invariata, deve pertanto essere completata con un secondo periodo, secondo cui i requisiti concernenti la fotografia sono fissati dal DFGP.
21 Ufficio federale di polizia fedpol, Risultati della procedura di consultazione sul rapporto e il disegno concernenti l’introduzione di documenti d’identità biometrici (Approvazione e trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen nell’ambito del diritto in materia di documenti d’identità e di stranieri), febbraio 2007, pag. 13. 10/16