Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine

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Secondo il regolamento (UE) 2019/1157 e il progetto posto in consultazione il 13 giugno 2025 concernente il protocollo di modifica dell’ALC, la Svizzera può continuare a rilasciare CID prive di microchip e di dati biometrici registrati elettronicamente per scopi nazionali ai fini dell’identificazione in Svizzera. Queste CID non possono però essere utilizzate per viaggiare o per esercitare la libera circolazione. Dopo l’entrata in vigore dell’ALC aggiornata, la Svizzera recepirà tuttavia il regolamento (UE) 2025/1208, le cui disposizioni concernenti la CID corrispondono, dal punto di vista materiale, sostanzialmente a quelle contenute nel regolamento (UE) 2019/1157 (v. sopra n. 1.1).

2.2 Attuazione Infrastruttura nei Cantoni

La registrazione dei dati biometrici richiede un’infrastruttura tecnica specifica, in particolare dispositivi speciali (v. sopra, n. 2.1, sezione «Prescrizioni tecniche relative agli elementi di sicurezza e disposizioni concernenti il formato per i documenti d’identità»).

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) e i Cantoni partono dal presupposto che gran parte dei cittadini svizzeri passerà alla CID con microchip, non appena questa sarà disponibile. La procedura di rilascio per la CID con microchip sarà la medesima di quella valida per il passaporto biometrico. Già oggi, in otto Cantoni (BE, JU, LU, NW, OW, TI, UR, ZG) le richieste per le CID sono trattate esclusivamente dagli uffici cantonali dei passaporti. In dieci Cantoni (AG, AI, BL, GL, SH, SO, TG, VD, VS, ZH) la CID può essere richiesta unicamente presso il Comune di domicilio, mentre in altri otto Cantoni (AR, BS, FR, GE, GR, NE, SG, SZ) è possibile richiederla sia agli uffici cantonali dei passaporti sia al Comune di domicilio. Nel complesso, oggi sono circa 1470 Comuni a ricevere il 30 per cento circa di tutte le richieste di CID.

I Cantoni che hanno delegato interamente o in parte il trattamento delle richieste di CID ai propri Comuni dovranno acquistare ulteriori dispositivi di registrazione per il rilascio della nuova CID, in aggiunta a quelli che già possiedono per il rilascio del passaporto. I dati biometrici saranno registrati da personale appositamente formato in modo da garantire la qualità. La gestione di dispositivi di registrazione aggiuntivi potrebbe pertanto richiedere un maggior numero di personale specializzato.

Viceversa, a seguito dell’atteso passaggio alla CID con microchip diminuirà il carico di lavoro per i Comuni autorizzati dal diritto cantonale a rilasciare CID senza microchip.

Emolumenti Procedura per il calcolo degli emolumenti

Secondo l’articolo 9 LDI gli emolumenti per il passaporto e la carta d’identità sono stabiliti dal Consiglio federale, come disciplinato dalla norma generale definita dall’articolo 46a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 199718 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). A tale scopo, il Consiglio federale tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi (art. 46a cpv. 3 LOGA)19.

Il Consiglio federale ha dovuto stabilire per la prima volta gli emolumenti per la CID con microchip. Il loro importo risulta dalla media pluriennale dei costi delle prestazioni fornite dallo Stato per il rilascio, tenendo conto dei principi di copertura dei costi e di equivalenza nonché del numero di documenti d’identità rilasciati durante un periodo predefinito.

Per calcolare gli emolumenti è stato costituto un gruppo di lavoro con rappresentanti dei fornitori di prestazioni della Confederazione e dei Cantoni che partecipano al rilascio dei documenti d’identità. Nel gruppo di lavoro erano rappresentati nove Cantoni (BE, GR, SG, SO, TI, UR, VD, VS, ZH), il Sorvegliante dei prezzi e fedpol. Con la partecipazione dei Cantoni SG e TI era

18 RS 172.010

19 Cfr. per l’attuale CID senza microchip: messaggio 2007, FF 2007 4731 n. 1.4.4.1 7/16