Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine
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dell’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 (art. 3 par. 1 del regolamento [UE] 2019/1157); i dati contenuti nelle CID con microchip devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla parte 5 del documento OACI 9303 (par. 2).
Le CID biometriche hanno un microchip altamente protetto che contiene un’immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento di questi identificatori biometrici sono applicate le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione europea (par. 5). Il microchip è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati. I dati sono protetti secondo quanto previsto dalla summenzionata decisione di esecuzione e sono accessibili senza contatto. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per autenticare il supporto di memorizzazione e per accedere ai dati biometrici menzionati e verificarli (par. 6).
Rapporto con l’ALC tra Svizzera e UE
Secondo il diritto dell’UE, la libera circolazione comprende il diritto, per il cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro16.
Nell’allegato I l’ALC prevede che le parti contraenti «ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell’altra parte contraente […] dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi» (art. 1 par. 1 primo periodo). Le parti contraenti rilasciano una carta d’identità o un passaporto «in conformità alla propria legislazione» (art. 1 par. 2 terzo periodo). L’ALC attualmente in vigore autorizza così la Svizzera a definire autonomamente gli elementi di sicurezza di cui dotare i propri documenti d’identità, che consentono l’esercizio della libera circolazione delle persone.
Conformemente all’ALC i cittadini svizzeri godono degli stessi diritti conferiti ai cittadini dell’UE e pertanto necessitano soltanto di un documento d’identità valido per spostarsi liberamente nello spazio Schengen.
L’ALC dovrà essere aggiornato nel quadro del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» secondo il progetto posto in consultazione dal Consiglio federale il 13 giugno 2025. Per la CID svizzera questo significa che in futuro dovrà essere osservato anche quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1157, affinché il suo titolare possa avvalersi del diritto di libera circolazione e viaggiare con la sua CID. Nei negoziati con l’UE condotti nel 2024 è stata concordata, conformemente al mandato negoziale del Consiglio federale, una deroga concernente il termine per l’introduzione della CID con microchip. Questo permette di definire disposizioni derogatorie ai termini indicati nel regolamento (UE) 2019/1157 per l’introduzione delle CID con microchip. «A partire dall’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC la Svizzera avrà un anno di tempo per introdurre le carte d’identità biometriche. Inoltre, tutte le carte d’identità svizzere senza microchip rilasciate prima saranno valide nell’UE fino alla loro data di scadenza (al massimo 10 anni)»17. In termini concreti questo significa che ipotizzando che l’ALC aggiornato entri in vigore il 1° gennaio 2028, le CID senza microchip rilasciate entro il 31 dicembre 2028 potranno essere utilizzate nello spazio Schengen fino alla loro scadenza (10 anni per le persone adulte, 5 anni per i bambini).
16 Art. 4 par. 1 e 5 par. 1 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
17 Rapporto esplicativo del Consiglio federale concernente la procedura di consultazione del 13 giugoing#EDA > Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE». 6/16