Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine

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Per contro, le nuove CID con microchip possono essere richieste unicamente presso il competente servizio cantonale, proprio come il passaporto biometrico. Per la registrazione dei dati biometrici, quindi dell’immagine del viso e delle impronte digitali, occorre disporre di un’infrastruttura speciale (dispositivi di registrazione) e di personale appositamente formato24. Inoltre, i Comuni non dispongono dell’accesso al sistema d’informazione ISA, necessario per salvare i dati biometrici.

Questa regolamentazione delle competenze nell’ambito del rilascio della nuova CID con microchip richiede una precisazione nel titolo della sezione 2a, che sarà modificato come segue: «Procedura di richiesta per il rilascio delle carte d’identità senza microchip presso il Comune di domicilio».

Art. 14c cpv. 1

Per garantire l’uniformità terminologica (carte d’identità senza microchip) l’attuale tenore viene adeguato dal punto di vista redazionale.

Allegato 2 (emolumenti)

Si rimanda a quanto descritto sopra al numero 2.2, «Emolumenti».

Allegato 3 (ripartizione degli emolumenti)

Per i dettagli riguardanti gli emolumenti si rimanda a quanto descritto sopra al numero 2.2. Rimane da commentare la modifica terminologica apportata nella terza colonna della tabella dell’allegato 3: l’espressione «Quota della Confederazione in senso stretto» presente nell’attuale ODI è sostituita con l’espressione più concreta «Quota di fedpol». Tale quota copre i costi che fedpol deve sostenere per adempiere i compiti di cui agli articoli 6b e 11 LDI.

Disposizione transitoria

Si rimanda al commento all’articolo 2 AP-ODI.

3.2 Ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri

Ingresso

La prevista modifica abroga l’articolo 9 capoverso 2 ODI che, di conseguenza, va eliminato dall’ingresso. Vanno per contro inseriti l’articolo 12 capoverso 4 secondo periodo AP-ODI e l’articolo 14d capoverso 2 terzo periodo ODI che disciplinano i due casi di applicazione in cui la persona richiedente porta la sua propria fotografia.

Art. 12 Fotografia

Viene mantenuto, quale unico capoverso, il contenuto del vigente capoverso 3 che disciplina i requisiti posti alla fotografia (si rimanda a quanto descritto sotto in merito al nuovo allegato). I vigenti capoversi 1, 2, 4, 5 e 6 sono soppressi.

Il capoverso 1 è soppresso quale conseguenza dell’abrogazione dell’articolo 9 capoverso 2 ODI.

Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 4 si riferiscono a ciò che le norme dell’OACI per i documenti di viaggio a lettura ottica definiscono una «token-image», ossia un’immagine del viso realizzata conformemente alle norme internazionali. Per i documenti d’identità dotati di microchip questa norma è garantita automaticamente dai sistemi di registrazione. Pertanto, entrambi questi capoversi possono essere soppressi.

24 Cfr. art. 10 par. 1 del regolamento (UE) 2019/1157: «Gli identificatori biometrici sono acquisiti unicamente da personale qualificato e debitamente designato […].» 12/16