Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Per le carte d’identità senza microchip richieste presso i Comuni non occorre necessariamente una «token-image». È infatti possibile utilizzare ad esempio una fotografia scattata al distributore automatico. Le fotografie portate dalla persona richiedente devono in ogni caso rispettare le prescrizioni del campionario di fotografie riguardo a esposizione, formato, contrasto, nitidezza ecc. Il campionario di fotografie costituisce una disposizione vincolante anche per le fotografie che il Comune invia alla competente autorità di rilascio unitamente alla richiesta di una carta d’identità.
I capoversi 5 e 6 si riferiscono ai casi di cui all’articolo 9 capoverso 2 ODI, che autorizza la persona richiedente a portare, di propria iniziativa, una fotografia digitale, laddove consentito dal relativo Cantone. Siccome la modifica prevista abroga questa possibilità (abrogazione dell’art. 9 cpv. 2 ODI) i capoversi 5 e 6 perdono il loro punto di riferimento materiale e devono quindi essere abrogati a loro volta.
Nel complesso, i vigenti articoli 12 e 13 possono essere riuniti in un unico articolo 12 con la rubrica «Fotografia» che, come citato sopra, riprende il contenuto normativo del vigente capoverso 3. Di conseguenza, il vigente articolo 13 deve essere abrogato.
Art. 13 abrogato
Si rimanda al commento all’articolo 12 del presente avamprogetto di ordinanza.
Allegato (art. 12): Requisiti concernenti la fotografia
A fronte della presente modifica di ordinanza, il campionario di fotografie25 è sottoposto a un adeguamento formale.
Da un punto di vista formale, il campionario di fotografie ora non è più un documento di fedpol, ma del DFGP. In questo modo sono rispettate le disposizioni dell’articolo 164 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)26 e dell’articolo 48 capoverso 2 LOGA, secondo cui la delega a un ufficio federale è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.
Il campionario di fotografie è suddiviso in due parti, una dedicata a esempi di fotografie e una contenente un testo di accompagnamento su sfondo grigio chiaro in cui sono descritte le prescrizioni relative a formato, postura del corpo, posizione della testa, espressione del viso ecc. Considerato che gli esempi di fotografie hanno rilevanza normativa, ma, secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge del 18 giugno 200427 sulle pubblicazioni ufficiali «non si prestano alla pubblicazione nella RU», il documento, nella sua totalità, è oggetto di un rimando dinamico esterno conformemente alla nota 3 del presente avamprogetto di ordinanza. Il testo di accompagnamento, invece, può essere formulato in modo generale e astratto e pertanto si presta a una pubblicazione nella RU. È pertanto aggiunto, sotto forma di allegato, al presente avamprogetto di ordinanza. Per ragioni pratiche, il testo di accompagnamento continua a essere contenuto anche nel campionario di fotografie.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione Risorse finanziarie
25 Attualmente disponibile all’indirizzo: www.fedpol.admin.ch > Passaporto / Carta d’identità > Richiesta > Fotografia > Campionario di fotografie
26 RS 101
27 RS 170.512 13/16