Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine
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Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali
Cpv. 1
Con l’abrogazione dell’articolo 9 capoverso 2 viene eliminata la possibilità, prevista dal diritto vigente, per la persona richiedente di portare una fotografia digitale. Occorre pertanto modificare il vigente articolo 13 capoverso 1.
Cpv. 2
Come per il passaporto, anche per il rilascio della CID con microchip sono registrate due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impronta piatta dell’indice sinistro e destro. Dato che anche questo nuovo documento d’identità contiene impronte digitali, nel capoverso 2 primo periodo occorre citare espressamente questo caso di applicazione aggiuntivo. Il secondo periodo è identico alla versione vigente della disposizione. In ragione del nesso materiale, il terzo periodo è stato spostato dal capoverso 3 in questa posizione, rimanendo invariato in termini di contenuto, ma con la precisazione che si tratta di una «carta d’identità senza microchip».
Cpv. 3
Per i motivi esposti nel commento al capoverso 2 primo periodo, nel vigente capoverso 3 può essere eliminato il secondo periodo. Il primo periodo del vigente capoverso 3 rimane quindi l’unico contenuto di questo capoverso. In ragione del nesso materiale, il secondo periodo del vigente capoverso 3 è spostato nel capoverso 2.
Cpv. 4
Come il passaporto, anche la CID con microchip è rilasciata con una validità ridotta se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici. Il vigente tenore del primo periodo del capoverso 4 è completato di conseguenza con l’aggiunta del nuovo caso di applicazione. Il secondo periodo resta invariato.
Art. 14a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 3
Rubrica
I dati biometrici che saranno registrati nella CID con microchip sono gli stessi che vengono registrati nel passaporto. Dato che la rubrica del vigente articolo 14a menziona unicamente il «passaporto» deve essere completata con la nuova CID con microchip.
Cpv. 1, frase introduttiva
Nella frase introduttiva, oltre al passaporto deve essere menzionata anche la CID con microchip.
Cpv. 3
Con l’aggiunta della CID con microchip va precisato che il capoverso 3, non modificato, si applica unicamente ai passaporti.
Titolo prima dell’art. 14c
Inizialmente, i documenti d’identità svizzeri venivano rilasciati dai Comuni22. Con l’entrata in vigore della modifica della LDI conformemente al decreto federale del 13 giugno 200823, è stato introdotto un cambiamento: secondo l’articolo 5 capoverso 1 LDI da allora è il Cantone l’organo competente al quale presentare la domanda di rilascio del documento d’identità. Fa eccezione la CID senza microchip che può essere rilasciata dal Comune di domicilio, se il Cantone lo prevede conformemente all’articolo 14d capoverso 1 ODI. Questa disposizione non cambia.
22 Cfr. la versione iniziale dell’art. 5 cpv. 1 LDI: «Chi vuole ottenere un documento d’identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso i servizi del comune di domicilio […].» (RU 2002 3061).
23 RU 2009 5521 11/16