Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine

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Già al momento dell’elaborazione del messaggio dell’8 giugno 20077 relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, il Consiglio federale riteneva che fosse «necessario avviare in tempi brevi un progetto per l’introduzione dei dati biometrici nella carta d’identità svizzera». È ora giunto il momento di attuare questo progetto.

Già oggi, ogni documento d’identità allestito secondo la LDI contiene anche dati biometrici, quindi indicazioni sulle caratteristiche fisiche di una persona, quali la statura, e una fotografia (art. 2 cpv. 1 lett. g e i LDI). Nel 2010 è stato introdotto in via definitiva il passaporto biometrico che, per la prima volta, era provvisto di un microchip quale supporto di memorizzazione per la fotografia del viso e le impronte digitali. È a questi due elementi che si riferisce il termine «dati biometrici» utilizzato di seguito in senso stretto8 secondo l’articolo 14a capoverso 1 lettere b e c dell’ordinanza del 20 settembre 20029 sui documenti d’identità (ODI).

Con l’aggiunta del microchip contenente dati biometrici viene rafforzata ulteriormente la protezione contro le falsificazioni e agevolata la verifica dell’identità. Al contempo vengono anche soddisfatti i requisiti attualmente imposti dall’UE in materia di documenti d’identità.

Tutte queste considerazioni hanno spinto il Consiglio federale a introdurre ora una nuova CID con microchip in aggiunta alla CID senza microchip, che continuerà comunque a esistere. La facoltà al riguardo gli è conferita dall’articolo 1 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 2terprimo periodo LDI.

A prescindere dalla tematica della biometria, vengono attuati, in misura limitata, ulteriori adeguamenti resisi necessari di recente, in particolare la sostituzione dell’espressione attualmente utilizzata «passaporto provvisorio» con «passaporto di emergenza».

Tali adeguamenti vengono attuati tramite una modifica dell’ODI e dell’ordinanza del DFGP del 16 febbraio 201010 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (di seguito, in via informale: ordinanza del DFGP sui documenti d’identità).

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Nell’articolo 2 capoverso 2tersecondo periodo la LDI prevede espressamente anche «la possibilità di richiedere una carta d’identità senza microchip». Tale disposizione di legge garantisce quindi che anche dopo l’introduzione della nuova CID con microchip i cittadini svizzeri potranno continuare a richiedere il rilascio di una CID senza microchip.

Se la Svizzera invece continuasse a offrire soltanto CID senza microchip anche in futuro, andrebbe a compromettere la sua sicurezza nel raffronto internazionale. Inoltre, esporrebbe i suoi cittadini a difficoltà pratiche, qualora l’UE dovesse riconoscere soltanto CID svizzere dotate di microchip, proprio come sarà il caso a partire dal 2031 per tutti i documenti d’identità rilasciati dai Paesi dell’UE. In questa eventualità, i cittadini svizzeri sarebbero tenuti a utilizzare il passaporto per accedere allo spazio Schengen e spostarsi al suo interno. Per i motivi summenzionati questa variante è stata abbandonata.

1.3 Rapporto con l’identità elettronica (Id-e)

La CID con microchip e l’Id-e non sono equivalenti. La CID con microchip è soprattutto anche un documento di viaggio che deve garantire la libera circolazione dei cittadini svizzeri. Inoltre,

7FF 2007 4731 n. 1.3.1 (di seguito: messaggio 2007)

8I medesimi dati biometrici in senso stretto sono previsti anche nel regolamento (UE) 2019/1157,

consid. 18.

9 RS 143.11

10 RS 143.111 4/16