Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine

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soddisfa i requisiti previsti dall’OACI e dall’UE per tali documenti di viaggio. L’identità elettronica consente al titolare di comprovare la sua identità con pochi dati, ma non di viaggiare. A livello internazionale si stanno compiendo sforzi per regolamentare anche i documenti di viaggio interamente digitali (le cosiddette «digital travel credential», DTC), ma i lavori sono tuttora in corso. La Svizzera sta seguendo da vicino questi lavori e partecipa a organismi internazionali. Come l’Id-e, anche le DTC dovranno essere salvate in un portafoglio («wallet») presente su un dispositivo mobile. Tuttavia, le DTC sono sostanzialmente copie digitali di documenti di viaggio fisici, i quali nella maggior parte dei casi devono comunque essere portati con sé. Per poter introdurre le DTC è innanzitutto necessario creare prima le relative basi giuridiche a livello nazionale e internazionale.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

L’introduzione della CID con microchip non è oggetto del decreto federale del 6 giugno 202411 sul programma di legislatura 2023–2027.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta Norme e direttive internazionali

La direttiva internazionale applicabile ai documenti di viaggio a lettura ottica è il documento OACI 9303 «Machine Readable Travel Documents»12.

La normativa centrale in questo contesto è il già citato regolamento (UE) 2019/1157, che per gli Stati dell’UE è diventato applicabile il 2 agosto 202113 e persegue due obiettivi: rafforzare la sicurezza e facilitare l’esercizio dei diritti di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari14. I documenti d’identità rilasciati in base a tale regolamento si basano sulle prescrizioni e sulle norme minime di sicurezza stabilite nel documento OACI 930315.

Secondo l’articolo 3 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2019/1157, nell’UE le carte d’identità hanno un supporto di memorizzazione (microchip) che contiene «un’immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale».

Per la Svizzera, il regolamento (UE) 2019/1157 non è giuridicamente vincolante, ma riveste una duplice rilevanza per quanto riguarda la nuova CID con microchip: sia come potenziale modello per le proprie prescrizioni e norme minime di sicurezza, sia in relazione all’ALC (v. sotto per maggiori dettagli sull’ALC tra Svizzera e UE).

Prescrizioni tecniche relative agli elementi di sicurezza e disposizioni concernenti il for-

mato per i documenti d’identità

L’articolo 3 paragrafi 1–6 del regolamento (UE) 2019/1157 definisce gli elementi di sicurezza che le CID svizzere con microchip devono contenere per autorizzare i relativi titolari ad accedere allo spazio Schengen e a spostarsi al suo interno. Le carte d’identità con microchip sono prodotte nel formato ID-1 (formato carta di credito) come quelle senza microchip e contengono una zona a lettura ottica. Si basano sulle prescrizioni e sulle norme minime di sicurezza stabilite nel documento OACI 9303 e sono conformi alle prescrizioni di cui alle lettere c), d), f) e g)

11 FF 2024 1440

12 www.icao.int > Resources > Publications > Doc Series > Doc 9303

13 Art. 16 del regolamento (UE) 2019/1157

14 Consid. 46 del regolamento (UE) 2019/1157

15 Consid. 23 e art. 3 par. 1 del regolamento (UE) 2019/1157 5/16