Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine

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Per la Confederazione, l’introduzione della CID con microchip comporta spese complessive pari a circa 2,5 milioni di franchi (costi di progetto), di cui circa la metà da destinare all’ampliamento dell’infrastruttura produttiva presso l’UFCL. fedpol e l’UFCL si fanno carico ognuno della metà dei costi. fedpol sostiene il finanziamento tramite le attuali riserve a destinazione vincolata provenienti dal credito d’impegno per passaporto e CID. L’ammortamento a medio e lungo termine dei costi di progetto e la copertura delle spese d’esercizio avvengono attraverso emolumenti a copertura dei costi, senza quindi alcuna incidenza sul bilancio.

Risorse di personale

L’introduzione della CID con microchip non richiede risorse aggiuntive in termini di personale presso la Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni che hanno delegato ai propri Comuni la facoltà di ricevere le domande di rilascio di CID senza microchip conformemente all’articolo 4a capoverso 1 LDI, sono tenuti ad ampliare i propri centri cantonali di registrazione in previsione dell’elevata richiesta di CID con microchip. Ciò comporterà uno spostamento dei costi d’infrastruttura e del personale dai Comuni ai Cantoni. Dato che gli emolumenti sono stati fissati tenendo conto del principio di copertura dei costi, l’introduzione della CID con microchip non avrà però, a livello nazionale, alcun impatto indiretto sui bilanci dei Cantoni.

Considerato il previsto spostamento delle richieste di rilascio dalle CID senza microchip a quelle con microchip, i Comuni che in base al diritto cantonale sono autorizzati a rilasciare CID (sempre ed esclusivamente CID senza microchip) saranno confrontati con una riduzione del carico di lavoro e delle entrate da emolumenti.

5 Aspetti giuridici

5.1 Delega di competenze legislative

La competenza del Consiglio federale concernente la presente modifica dell’ODI poggia sulle seguenti norme di delega contenute nella LDI: articolo 1 capoverso 3 (determinazione dei tipi di documenti d’identità), articolo 2 capoverso 2terprimo periodo (determinazione dei tipi di documenti d’identità provvisti di un microchip), articolo 2a capoverso 1 secondo periodo (requisiti tecnici del microchip), articolo 3 (durata di validità), articolo 5 capoverso 2 (procedura di domanda e di rilascio) e articolo 9 (emolumento).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera è per principio libera di concepire la propria carta d’identità. Per ragioni di interoperabilità e libera circolazione delle persone si attiene tuttavia ai requisiti previsti nel documento OACI 9303.

5.3 Subordinazione al freno alle spese

La presente modifica di ordinanza non comporta spese che sottostanno al freno alle spese di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

5.4 Protezione dei dati

Le categorie di dati necessari per rilasciare una CID con microchip sono le stesse di quelle che già oggi sono richieste per il passaporto biometrico secondo la vigente LDI. Pertanto i cittadini svizzeri non dovranno fornire ulteriori nuovi dati. Inoltre, la procedura di rilascio per la CID con microchip è uguale a quella valida per il passaporto. Di conseguenza, i diritti di accesso ai