Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 16 pagine

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I singoli emolumenti sono contenuti nell’allegato 2 (Emolumenti per i documenti d’identità) e nell’allegato 3 (Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni) dell’avamprogetto dell’ODI (AP-ODI).

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sui documenti d’identità

Sostituzione di un’espressione

«Passaporto provvisorio»: a tal riguardo si veda sotto il commento all’articolo 2, primo trattino. Il termine deve essere sostituito negli articoli 3, 5, 7, 26, 46, 52 e nell’allegato 1 (abbreviazioni).

«Dipartimento» è sostituito con «DFGP», l’acronimo di «Dipartimento federale di giustizia e polizia».

Art. 2 Tipi di passaporto

Nell’articolo 2 AP-ODI sono elencati in modo esaustivo i diversi tipi di passaporto. L’elenco presenta le seguenti modifiche:

− il «passaporto provvisorio» è rinominato «passaporto di emergenza» al fine di garantire l’armonizzazione con la terminologia comunemente utilizzata a livello internazionale (in inglese: «emergency pass»);

− il «passaporto diplomatico provvisorio» è rinominato «passaporto diplomatico di emergenza»;

− il «passaporto di servizio provvisorio» è stato soppresso. La richiesta di questo tipo di passaporto, rilasciato dal DFAE, è estremamente bassa. I costi da sostenere per poterlo offrire risultano di conseguenza sproporzionati.

Per principio, la nuova disposizione si applica unicamente ai documenti d’identità rilasciati a partire dalla data di entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. La validità dei documenti d’identità rilasciati prima dell’entrata in vigore rimane invariata. I passaporti provvisori, i passaporti diplomatici provvisori e i passaporti di servizio provvisori rilasciati con l’attuale dicitura mantengono la loro validità fino alla regolare data di scadenza (al massimo 1 anno dalla data di rilascio). Per garantire la necessaria trasparenza e certezza del diritto, tale circostanza è disciplinata espressamente in una speciale disposizione transitoria.

Art. 2a Tipi di carte d’identità

La differenza sostanziale tra l’attuale CID e la nuova CID non è data dal fatto che la nuova CID contiene dati biometrici. Infatti, tali dati sono già presenti anche sull’attuale CID sotto forma di fotografia e indicazione della statura. La differenza consiste piuttosto nel fatto che la nuova CID contiene dati registrati elettronicamente su un microchip. In tale supporto non sono inseriti soltanto dati biometrici, ma anche cognome, nome, data ecc. Ciò che distingue l’attuale CID da quella nuova è pertanto il microchip.

Nell’ottica della gerarchia materiale, la presente disposizione si colloca allo stesso livello dell’articolo 2 sui tipi di passaporto, mentre l’articolo 3 disciplina unicamente aspetti rilevanti ai fini del rilascio del passaporto provvisorio. La disposizione è pertanto inserita nel testo dell’ordinanza quale nuovo articolo 2a immediatamente dopo l’articolo 2.