Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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1. Cittadini di Paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso una frontiera esterna Schengen e che non soddisfano le condizioni d’ingresso (art. 5 par. 2 regolamento sugli accertamenti);
2. Cittadini di Paesi terzi che hanno attraversato una frontiera esterna Schengen in modo non autorizzato, che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (non registrati, ossia i cosiddetti soggiornanti fuoritermine od overstayer) e che sono stati rintracciati sul territorio svizzero (art. 7 cpv. 1 regolamento sugli accertamenti).
Nel quadro della trasposizione del regolamento sugli accertamenti nella LStrI e nella LAsi44 vengono disciplinate in modo particolareggiato le diverse configurazioni degli accertamenti. Tra queste figurano l’accertamento alla frontiera esterna Schengen, l’accertamento sul territorio nazionale, l’accertamento nel quadro della presentazione di una domanda d’asilo in aeroporto e l’accertamento in Svizzera nel quadro della fase preparatoria secondo l’articolo 26 LAsi. Ulteriori modifiche riguardano il meccanismo di sorveglianza indipendente, la procedura d’asilo negli aeroporti e i diritti d’accesso ai sistemi d’informazione dell’UE necessari ai controlli di sicurezza e alle verifiche dell’identità. Oltre alle disposizioni direttamente applicabili del regolamento sugli accertamenti e alle modifiche legislative dettagliate summenzionate sono necessari alcuni adeguamenti a livello di ordinanza.
4.2 Punti essenziali del progetto
4.2.1 La normativa proposta
L’ordinanza del 15 agosto 201845 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) contiene le principali proposte di modifica a livello di ordinanza ai fini del recepimento del regolamento sugli accertamenti. Le regolamentazioni riguardano:
• la trasmissione di informazioni in conformità dell’articolo 11 del regolamento sugli accertamenti per gli stranieri sottoposti ad accertamenti (art. 68a AP-OEV);
• il modulo per gli accertamenti in conformità dell’articolo 17 del regolamento sugli accertamenti (art. 68d AP-OEV);
• la conclusione degli accertamenti in conformità dell’articolo 18 del regolamento sugli accertamenti o l’indirizzamento alla successiva procedura d’asilo o di allontanamento (art. 68c AP-OEV);
• la costatazione del fatto che l’interessato è già stato sottoposto ad accertamenti (art. 68e AP-OEV).
Le corrispondenti disposizioni dell’OEV si applicano anche al controllo nella fase preparatoria secondo l’articolo 26 LAsi. Di conseguenza l’OAsi 1 rimanda a tali disposizioni. Occorre inoltre adeguare le disposizioni relative all’assegnazione della persona interessata a un centro della Confederazione.
I nuovi diritti d’accesso per l’esecuzione degli accertamenti impongono in particolare modifiche degli allegati dell’OVIS e dell’OEES. Infine, occorre adeguare i diritti
44Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del
regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i
regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2025 1486.