Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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si evince dalla formulazione della disposizione contenuta nell’articolo 60 capoverso 10 nLAMal («Se ritiene che le condizioni di assunzione dei costi non siano soddisfatte, il Cantone ne informa l’assicuratore entro il termine decorrente dalla ricezione della fattura stabilito dal Consiglio federale») con cui il legislatore ha espresso chiaramente che l’accesso già oggi disponibile ai dati inerenti alle fatture per prestazioni ospedaliere deve essere mantenuto. Gli assicuratori e i Cantoni dispongono di un certo margine di manovra nel definire la forma dell’accesso, che quindi non deve essere necessariamente garantito alla fattura originale, ma in ogni caso a tutti i dati in essa contenuti. Per contro, le informazioni che non figurano nella fattura, ma solo nell’insieme di dati medici che l’assicuratore o il suo servizio di ricezione dei dati riceve dal fornitore di prestazioni in aggiunta alla fattura, non devono essere trasmesse al Cantone.

L’assicuratore è tenuto a trasmettere al servizio cantonale competente i dati inerenti alle fatture. Il Cantone è obbligato a garantire che nessun altro servizio possa accedere ai dati che pervengono al servizio cantonale competente.

Cpv. 2

Il servizio cantonale competente adotta misure tecniche e organizzative volte a garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto in materia di protezione dei dati. A tal fine, i principi in questione vengono concretizzati in un elenco non esaustivo.

Nel campo della sicurezza dei dati, la dottrina e la prassi fissano quattro obiettivi di protezione che devono essere rispettati anche in questo contesto: la confidenzialità (lett. a), la disponibilità (lett. b), l’integrità (lett. c) e la tracciabilità (lett. d). Questi obiettivi sono sanciti, tra l’altro, anche nell’articolo 2 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa; RS 235.11) e dovrebbero figurare anche nelle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

Cpv. 3

Il servizio cantonale competente deve provvedere affinché i dati siano distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento. Questa disposizione concretizza il principio di proporzionalità già sancito per esempio nell’articolo 6 capoverso 4 LPD e in numerose leggi cantonali in materia. Il Consiglio federale ritiene importante ribadire espressamente tale obbligo anche in questa disposizione alla luce dello sviluppo tecnologico e delle possibilità di archiviazione pressoché illimitate. Il rispetto di tale obbligo implica che i Cantoni fissino termini per la conservazione.

Cpv. 4

È compito del governo cantonale competente elaborare un regolamento per il trattamento dei dati e garantire così il rispetto delle prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2. Ai fini della trasparenza, tale regolamento deve essere accessibile al pubblico.

Art. 59aquinquiesTermine per la contestazione della fattura da parte del Cantone nel

settore ospedaliero

Cpv. 1

Questo capoverso precisa il termine menzionato nell’articolo 60 capoverso 10 nLAMal, entro il quale un Cantone può contestare una fattura che ha ricevuto. Se ritiene che, sulla base delle informazioni di cui dispone in quel momento, le condizioni di assunzione dei costi non siano (ancora) soddisfatte o giunge alla conclusione che una fattura