Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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debba essere integrata o adeguata affinché se ne possa assumere i costi, il Cantone ne informa l’assicuratore entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

La possibilità del Cantone di fare opposizione potrebbe comportare un potenziale ritardo, segnatamente quando l’assicuratore attende per motivi di sicurezza e di liquidità che il Cantone controlli le fatture prima di procedere alla rimunerazione (terzo pagante). Questo potenziale ritardo può essere evitato se l’assicuratore effettua già la rimunerazione e il Cantone versa già il suo contributo all’IC LAMal prima del controllo definitivo della fattura. Nondimeno, è nell’interesse delle parti coinvolte che si chiarisca in tempi rapidi se il Cantone si opporrà o meno all’assunzione dei costi. Poiché il controllo effettuato dai Cantoni dovrebbe consistere in un processo ampiamente automatizzato, un termine di 30 giorni è adeguato per individuare eventuali fatture problematiche e segnalarle all’assicuratore. In alcuni casi controversi, il chiarimento definitivo dei fatti (p. es. obbligo di prestazione dell’assicuratore-infortuni anziché secondo la LAMal) può richiedere più tempo. Se in un caso specifico, un Cantone notifica all’assicuratore che ritiene non soddisfatte le condizioni di assunzione dei costi per uno dei motivi elencati all’articolo 60 capoverso 11 nLAMal (mancato adempimento delle condizioni di autorizzazione, applicazione di una tariffa non autorizzata, inosservanza delle modalità di applicazione di una tariffa) questo non pregiudica l’esito del chiarimento definitivo (eventualmente anche in sede giudiziaria) dei fatti. Tale notifica serve a chiarire in tempo utile all’assicuratore per quali fatture (presumibilmente una buona parte di esse) il contributo cantonale viene in ogni caso versato. Se in un secondo momento, per esempio una volta che dispone dei risultati di ulteriori chiarimenti, giunge alla conclusione che per i casi identificati come problematici entro 30 giorni le condizioni per l’assunzione dei costi contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato sono soddisfatte, il Cantone è libero di ritirare la sua notifica e di versare il contributo cantonale o, se lo ha già versato, di rinunciare alla sua restituzione. Senza un riscontro da parte del Cantone entro 30 giorni, le prestazioni conteggiate nelle fatture sono determinanti per il calcolo del contributo cantonale di cui all’articolo 60 capoverso 2 nLAMal.

Cpv. 2

Una fattura è considerata ricevuta dal Cantone quando l’assicuratore ha trasmesso i dati o li ha resi accessibili per via elettronica al Cantone. Nella pratica, si parte dal presupposto che i Cantoni e gli assicuratori concorderanno una forma standardizzata di scambio elettronico dei dati, per esempio tramite una piattaforma accessibile a entrambe le parti. Il termine per la contestazione da parte del Cantone decorre dal momento in cui quest’ultimo ha la possibilità di accedere ai dati della fattura in questione. Decisivo quindi non è se e quando il Cantone li ha consultati, bensì a partire da quando aveva la possibilità di farlo. Gli assicuratori e i Cantoni concordano in che modo i primi informano i secondi in proposito.

Art. 59e cpv. 3

Per finanziare l’organizzazione tariffale per le prestazioni ospedaliere, i fornitori di prestazioni versano un contributo per ogni caso. I costi di tale contributo sono inclusi nei costi computabili considerati per il calcolo della tariffa così come i costi sostenuti dai fornitori di prestazioni per il personale, le immobilizzazioni, l’energia ecc. I fornitori di prestazioni devono quindi coprire i costi del contributo per ogni caso con la rimunerazione che percepiscono per le loro prestazioni.