Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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Secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera a nLAMal, per il calcolo del contributo cantonale sono determinanti i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25–31 LAMal. Il contributo per ogni caso non è una prestazione atta a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi; viene riscosso presso gli ospedali dalla SwissDRG SA conformemente al vigente disciplinamento ed è parte integrante dei costi sui cui si basa il calcolo della tariffa. Dato che i costi della tariffazione sono costi solo indirettamente legati alle prestazioni, è opportuno precisare nell’ordinanza che il contributo per ogni caso deve essere computato anche nei costi delle prestazioni di cui agli articoli 25–31 LAMal. Di conseguenza, anche il contributo per ogni caso rientra nei costi determinanti per il calcolo del contributo cantonale di cui all’articolo 60 capoverso 2 nLAMal.

Diversamente dagli ospedali che figurano nell’elenco degli ospedali del Cantone di domicilio, per gli ospedali e le case per partorienti convenzionati il contributo per ogni caso deve essere assunto solo in parte dall’AOMS, in altre parole soggiace allo stesso principio stabilito per gli altri costi presi in considerazione nelle tariffe degli ospedali e delle case per partorienti convenzionati. Stabilendo che il contributo per ogni caso rientra nei costi delle prestazioni di cui agli articoli 25–31 LAMal viene anche chiarito che la rimunerazione conformemente all’articolo 49a capoverso 2 nLAMal non può essere superiore al 45 per cento della rimunerazione di cui all’articolo 49 capoverso 1 LAMal. Dall’articolo 60 capoverso 2 lettera a nLAMal si evince che i costi dei contributi per ogni caso degli ospedali e delle case per partorienti convenzionati così come gli altri costi per questi fornitori di prestazioni non possono essere presi in considerazione per il calcolo del contributo cantonale.

Art. 59f, rubrica, cpv. 1 lett. b e f n. 3, nonché cpv. 1bis

Nella rubrica dell’articolo 59f, ora oltre alle prestazioni ambulatoriali devono essere menzionate anche le prestazioni di cura. Nel capoverso 1 vengono pertanto apportati due adeguamenti specifici. Nella lettera b numeri 1 e 2, il termine «specializzazione» che si riferisce soprattutto alle specializzazioni mediche è sostituito con l’espressione più generica «titolo di formazione e di perfezionamento» che include le specializzazioni mediche ma si riferisce anche a diversi titoli di formazione nel settore delle prestazioni di cura che possono essere rilevanti per la tariffa. Nella lettera f numero 3 all’espressione «numero di consultazioni», che si riferisce a tutte le prestazioni erogate da un fornitore di prestazioni in un giorno a una persona assicurata, viene aggiunta l’espressione «[numero di] visite a domicilio» per tenere conto del fatto eventualmente rilevante per la tariffa che nelle prestazioni di cura a domicilio possono essere necessarie più visite a domicilio lo stesso giorno, con i tempi di trasferta che ciò comporta. Nel nuovo capoverso 1bis, gli infermieri indipendenti, ossia quelli non impiegati da un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio, sono esonerati dall’obbligo di specificare più in dettaglio i costi di produzione delle prestazioni secondo i gruppi di costo menzionati ai numeri 1–6.

Art. 78 Versamento del contributo cantonale

Cpv. 1

Dal 2028 le prestazioni ambulatoriali e ospedaliere saranno finanziate in modo uniforme. I Cantoni verseranno un contributo cantonale ai costi delle prestazioni AOMS all’IC LAMal che a sua volta lo suddividerà tra i singoli assicuratori. Allo stato attuale (2025), l’IC LAMal riceverà dai Cantoni circa 250 milioni di franchi a settimana, importo