Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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particolare viene esaminato se i costi di gestione e investimento rispettano il principio di economicità. L’OCPre deve stabilire per ogni livello gli obiettivi e le condizioni quadro per i sistemi di contabilità analitica e registrazione delle prestazioni utilizzati dai fornitori di prestazioni senza limitare il margine di manovra necessario per definirne i dettagli.

Titolo

Attualmente tutti i gruppi di fornitori di prestazioni interessati dall’OCPre sono menzionati singolarmente nel titolo dell’ordinanza, ma l’aggiunta di altri due gruppi renderebbe quest’ultimo estremamente lungo e complicato. I gruppi di fornitori di prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’OCPre sono menzionati nell’articolo 1 capoverso 2, per cui sono indicati in modo sufficientemente chiaro. Per motivi di semplificazione si rinuncia quindi a elencare i fornitori di prestazioni nel titolo.

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

L’oggetto dell’ordinanza è ora integrato con le prestazioni di cura nel loro insieme. Dato che nell’articolo vigente sono menzionate solo le prestazioni negli ospedali, nelle case per partorienti e nelle case di cura, ora il campo d’applicazione viene esteso alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e agli infermieri. Inoltre, poiché le condizioni di autorizzazione per queste categorie di fornitori di prestazioni sono disciplinate nell’OA-Mal, si rimanda a quest’ultima.

Art. 2 Compiti dei fornitori di prestazioni

L’articolo 2 vigente descrive gli obiettivi e lo scopo dell’ordinanza, ossia della contabilità analitica e della statistica delle prestazioni, in particolare ai fini del calcolo della tariffa. Ora queste disposizioni non sono più intitolate «Obiettivi» bensì «Compiti dei fornitori di prestazioni». Il nuovo titolo indica chiaramente a chi sono destinate e ne sottolinea il carattere vincolante.

Inoltre, gli strumenti per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni servono principalmente al calcolo della tariffa ai sensi della LAMal. Essi devono porre le basi per creare la trasparenza necessaria per la giustificazione dei costi, la valutazione delle prestazioni e la comparazione degli istituti. Le parti alla convenzione nel quadro delle trattative tariffali e le autorità cui compete approvare o fissare d’ufficio le tariffe devono poterne valutare l’economicità e l’equità sulla base di documenti. Partendo dall’analisi delle diverse tariffe, occorre altresì definire quali costi devono essere calcolati e quali prestazioni registrate.

Per la tariffazione secondo la LAMal, i costi devono poter essere calcolati e le prestazioni registrate per unità finale d’imputazione, tipo o contenuto della tariffa, forma del trattamento o luogo di residenza dei pazienti. Per calcolare i costi a carico dell’AOMS in modo trasparente, essi vanno distinti da quelli a carico di altre fonti di finanziamento. Di conseguenza, anche il calcolo dei costi a carico dell’assicurazione (malattie) complementare, dell’assicurazione infortuni ecc. deve essere trasparente. Per il calcolo della tariffa nell’AOMS è quindi necessario che il metodo utilizzato consenta di distinguere i costi e le prestazioni per le diverse tariffe. Nella contabilità analitica occorre pertanto calcolare i costi delle cure ambulatoriali, ospedaliere, per pazienti lungodegenti e delle prestazioni di cura.

Ora l’ordinanza si prefigge anche di determinare i costi e le prestazioni di tutte le prestazioni di cura secondo la LAMal. Di conseguenza, la disposizione del capoverso 1